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BUONI EDUCATIVI, FDI: “DOPO L’IRPEF ARRIVA UN ALTRO SALASSO PER MOLTE FAMIGLIE PUGLIESI

"Un 20% di famiglie pugliesi resterà fuori bonus e quindi potrebbe correre il rischio di  pagare la retta per intero. Ora il rischio più grande lo corrono quelle famiglie dove lavorano entrambi i genitori e che superano i 75mila euro, vale a dire stipendi di uno ceto medio"

 

BARI - Nota del presidente Paolo Pagliaro - con i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia Tonia Spina (vicepresidente), Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Giampaolo Vietri.

“Qualche giorno fa avevamo lanciato il grido di allarme, a farlo era stato il nostro consigliere regionale Giannicola De Leonardis, che il 29 luglio preoccupato per l’assenza di un avviso per i buoni educativi 0-6 anni aveva sollecitato la Giunta regionale ad attivarsi perché molte famiglie, con l’asilo alle porte (inizio settembre) non riuscivano a organizzarsi.

Il giorno dopo la doccia fredda: arriva il bando, ma rispetto all’anno precedente l’ammontare è di 60 milioni anziché 70, per cui per la stessa ammissione dell’assessore Silvia Miglietta non si riusciranno a soddisfare tutte le richieste, ma un 20% di famiglie pugliesi resterà fuori bonus e quindi potrebbe correre il rischio di  pagare la retta per intero. Ora il rischio più grande lo corrono quelle famiglie dove lavorano entrambi i genitori e che superano i 75mila euro, vale a dire stipendi di uno ceto medio.

Lo stesso, per capirci, al quale il presidente Antonio Decaro ha già aumentato l’IRPEF con l’aliquota più alta! Insomma, genitori che non solo avranno difficoltà a iscrivere i propri bambini all’asilo, ma che dovranno sopportare una spesa maggiore.

“Il governo regionale ancora una volta dimostra incapacità amministrativa e assenza di programmazione su un argomento di fondamentale importanza che coinvolge migliaia di cittadini pugliesi: dai gestori dei circa 500 circa servizi educativi accreditati che impiegano 7mila lavoratori in Puglia – di cui il 95% donne – fino alle 14 mila famiglie pugliesi, tutte accomunate dall’incertezza sul proprio futuro economico, lavorativo e di gestione familiare.

“In tutto questo appare chiaro che con il bando che si chiude a fine agosto le graduatorie con gli ammessi a finanziamento e i contratti con i gestori dei servizi saranno disponibili non prima del mese di novembre 2026 con evidenti conseguenze per migliaia di famiglie pugliesi che, ad oggi, vivono nell’incertezza. Poi fingiamo di meravigliarci che le giovani coppie non vogliono più avere figli e così la la Puglia paga lo scotto del calo demografico quando la politica del centrosinistra è incapace di strutturare un efficace sistema che aiuti i giovani e le famiglie a guardare con fiducia al futuro anziché fuggire dalla nostra terra.”

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Sanità, Giuliano (UGL): "Eurispes conferma ciò che denunciamo da anni: la carenza infermieristica è figlia di un sistema che non valorizza i professionisti"

ROMA - "Lo studio Eurispes offre una chiave di lettura che va oltre la semplice conta degli infermieri mancanti e conferma quanto UGL Salute sostiene da tempo: la carenza infermieristica è il sintomo di un mercato del lavoro inefficiente e di un Servizio sanitario nazionale che non riesce più ad attrarre e trattenere i propri professionisti."
Lo dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, commentando il rapporto "Oltre il lavoro dipendente. Nuovi modelli organizzativi del lavoro nell'area infermieristica" presentato da Eurispes.
"I numeri sono chiari. L'Italia conta appena 6,9 infermieri ogni mille abitanti contro una media europea di 8,9; gli stipendi restano ben al di sotto della media dei Paesi OCSE, l'età media della categoria continua ad aumentare e migliaia di professionisti scelgono ogni anno di trasferirsi all'estero, dove trovano migliori condizioni economiche, professionali e organizzative. Sono dati che certificano la necessità di restituire dignità a una professione essenziale per la tenuta del nostro Servizio sanitario nazionale."
Secondo Giuliano, il merito dello studio è quello di spostare il confronto dal semplice interrogativo su quanti infermieri manchino a quello, ben più rilevante, sul perché il sistema non riesca a valorizzare quelli che forma.
"Per anni si è pensato che fosse sufficiente aumentare i posti nei corsi di laurea o ricorrere a misure emergenziali. Oggi appare evidente che queste scelte, da sole, non bastano. Se il lavoro rimane poco attrattivo, con retribuzioni inadeguate, turni insostenibili, aggressioni in costante aumento, scarse prospettive di carriera e organici insufficienti, continueremo a perdere professionisti indipendentemente dal numero di nuovi laureati."
UGL Salute ritiene che ogni proposta di innovazione organizzativa debba avere un obiettivo prioritario: rafforzare il Servizio sanitario nazionale e migliorare le condizioni di lavoro degli operatori.
"Il confronto su nuovi modelli organizzativi, compreso quello del convenzionamento richiamato da Eurispes, merita certamente un approfondimento serio e privo di pregiudizi. Tuttavia, qualsiasi riforma potrà produrre risultati solo se accompagnata da adeguate garanzie contrattuali, da un equo riconoscimento economico, dalla piena tutela dei diritti dei lavoratori e da una programmazione nazionale capace di rispondere ai reali bisogni assistenziali dei cittadini. Non esistono scorciatoie organizzative che possano sostituire investimenti strutturali sul personale."
"Come UGL Salute continuiamo a chiedere un piano straordinario che preveda l'incremento degli organici, un deciso adeguamento delle retribuzioni agli standard europei, percorsi di carriera realmente valorizzanti, maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e una riduzione del precariato. Solo così sarà possibile fermare la fuga di competenze che sta impoverendo il nostro Paese."
"Lo studio Eurispes rappresenta un contributo importante perché riconosce che la vera emergenza non è soltanto numerica ma strutturale. Ora la politica deve trasformare questa consapevolezza in scelte concrete. Gli operatori sanitari non chiedono privilegi: chiedono rispetto, valorizzazione e condizioni di lavoro adeguate al ruolo fondamentale che svolgono ogni giorno per garantire il diritto alla salute dei cittadini", conclude Giuliano.
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Rottura improvvisa e imprevedibile di un tronco idrico a Botrugno (LE)

 A causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico a servizio dell’abitato di Botrugno (LE) i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà fino alle ore 16.

 BARI – A causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico a servizio dell’abitato di Botrugno (LE) i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà fino alle ore 16.

Per consentire i lavori, è stato necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nell'abitato di Botrugno (LE). I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro le ore 16.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni:

Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter myaqpaggiorna.

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Caporalato e lavoro, i numeri INL. Antonello Bruno (Confagricoltura Puglia): agricoltura tra i settori più verificati ma non il più irregolare

Nei più recenti studi, l’agricoltura si conferma tra i comparti più monitorati dall’attività ispettiva. I dati, tuttavia, per Confagricoltura Puglia richiedono una lettura rigorosa, lontana da semplificazioni e rappresentazioni distorte.
BARI - Nei più recenti studi, l’agricoltura si conferma tra i comparti più monitorati dall’attività ispettiva. I dati, tuttavia, per Confagricoltura Puglia richiedono una lettura rigorosa, lontana da semplificazioni e rappresentazioni distorte.
Nel rapporto annuale di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), a livello nazionale il settore agricolo è quello che ha registrato l’aumento più marcato dei controlli: 10.044 ispezioni avviate contro le 8.847 del 2024, con una crescita del 13,5%, superiore a industria ed edilizia.
Nello stesso quadro, il tasso di irregolarità riscontrato in agricoltura si attesta al 64,8%, inferiore rispetto a industria (74,1%), edilizia (71,8%) e terziario (72,4%). Se si valutano questi dati in relazione al numero di imprese ed ai dipendenti impiegati nei diversi settori, il risultato è inconfutabile ed univoco: a livello nazionale l’agricoltura è il settore più controllato, ma con il minor numero di infrazioni in materia di sicurezza e regolarità del lavoro!
In Puglia, dove lo stigma sul settore agricolo è forte, il dato merita un’analisi ancora più attenta e misurata. Secondo le evidenze territoriali, nella regione sono state avviate 12.878 ispezioni; sulle 9.480 già definite, il tasso di irregolarità è pari al 70,5%, in calo di 2,1 punti rispetto al 2024. Nella lettura regionale, il comparto agricolo presenta il tasso di irregolarità più contenuto (56%), mentre il valore più elevato si registra nell’edilizia (74,8%). Quel che emerge al livello nazionale, quindi, trova conferma anche in Puglia: l’agricoltura è tra i settori più controllati e, ancora una volta, non è quello con la maggiore incidenza di violazioni.
«I numeri indicano con chiarezza che l’agricoltura in Puglia è tra i comparti più sottoposti a controlli e che non può continuare a essere raccontata come l’unico luogo dell’irregolarità», dichiara Antonello Bruno presidente regionale di Confagricoltura.
«La normativa sul caporalato sanziona lo sfruttamento dei lavoratori in tutte le attività economiche, non soltanto l’agricoltura. Eppure, nell’immaginario collettivo, continua a gravare soprattutto sul nostro settore uno stigma che non aiuta a leggere correttamente la realtà e finisce per deformare il confronto pubblico».
«Questa percezione – prosegue – è alimentata anche da un modo superficiale di fare sindacato, che troppo spesso, tradendo la sua stessa funzione, sceglie la scorciatoia della generalizzazione invece della responsabilità, della verifica dei dati e della distinzione tra chi rispetta le regole e chi le viola. A ciò si aggiunge un sistema di informazione che troppo spesso si appiattisce sulle posizioni sindacali più miopi, finendo con l’identificare sempre caporalato e agricoltura, tralasciando quei settori in cui lo sfruttamento del lavoro è di gran lunga superiore. Noi di Confagricoltura Puglia ribadiamo che la legalità va difesa con fermezza e senza ambiguità, ma proprio per questo servono analisi corrette, controlli mirati e un linguaggio pubblico che non trasformi un intero comparto in un bersaglio simbolico».
Resta alta l’attenzione sui temi della sicurezza. In Puglia, sulle 8.674 irregolarità accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 877 riguardano l’agricoltura, a fronte di 1.361 nell’industria, 2.916 nell’edilizia e 3.520 nel terziario. Anche questo elemento conferma la natura trasversale delle violazioni, che interessano l’intero sistema produttivo e non possono essere ricondotte, per inerzia culturale o convenienza polemica, a un solo settore.
«Fa rabbia dover constatare che ad ogni articolo di giornale o notizia televisiva che tratti di sfruttamento del lavoro si accompagna sempre l’immagine di lavoratori nei campi. Mai un dipendente di supermercato, una commessa di un negozio, un impiegato di uno studio professionale troppo spesso assunti e remunerati con contratti part-time e costretti a lavorare a tempo pieno.
Il punto resta duplice – conclude Bruno: contrastare ogni forma di sfruttamento e intermediazione illecita di manodopera e, allo stesso tempo, tutelare il lavoro delle tante (la stragrande maggioranza) imprese agricole che operano nel rispetto delle regole. Occorre riservare loro il rispetto che meritano e non è accettabile che vengano accomunate a chi pratica illegalità. È su questo equilibrio, fatto di rigore, prevenzione, sicurezza e verità dei numeri, che si misura una politica del lavoro seria e utile ai lavoratori, alle imprese e ai territori».
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GALLIPOLI, Gabbiano muore dopo essere stato preso a pallonate. L’OIPA sporge denuncia e lancia un appello: “Aiutateci a trovare i responsabili”

Un gabbiano è morto tra enormi sofferenze, dopo essere statousato come bersaglio, preso a pallonate e colpito con delle bottiglie: una violenza inammissibile avvenuta a Gallipoli, secondo alcune testimonianze a opera di un gruppo di ragazzini.

L’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) è intervenuta sul posto per mezzo di una volontaria OIPA di Gallipoli, Sara Mariello, e rende noto di aver già presentatoformale denuncia per l’accaduto.

Secondo quanto riferito dai presenti, il povero animale sarebbe stato usato preso a pallonate e colpito con bottiglie, tra le risate del gruppo. Nonostante l’intervento di alcuni passanti – che lo avevano recuperato e coperto con una coperta, per poi richiedere l’intervento delle autorità competenti e dei volontari dell’OIPA – il povero animale è morto poco dopo.

“Siamo di fronte a un atto di violenza deliberata, non di una bravata o di una ragazzata. Quel gabbiano è stato vittima di una violenza gratuita e di un atto di estrema crudeltà, che non ha attenuanti di nessun tipo. Chiederemo di verificare la presenza delle telecamere di videosorveglianza nella zona, perché vogliamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Non possiamo e non vogliamo voltarci dall’altra parte e pretendiamo giustizia, perché un gesto di una crudeltà così estrema e gratuita non deve restare impunito”.

Desirée Martines, delegata provinciale OIPA Lecce

L’OIPA sottolinea che una persona capace di scagliarsi con tanta ferocia contro un animale indifeso, è un pericolo per l’intera società.  L’associazione lancia un appello per chiedere a chiunque fosse presente e sia in grado didare informazioni utili a individuare i responsabili, di contattare le forze dell’ordine o la sezione OIPA di Gallipoli e fare una segnalazione, anche anonima.

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

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b. Cookie di profilazione.

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Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online.

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I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

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Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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