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OSPEDALE COVID FIERA DEL LEVANTE, PALESE NON RISPONDE A INTERROGAZIONE. PAGLIARO: "VOGLIAMO REPORT SCRITTO SU COSTI E PAZIENTI CURATI"

"Visto che non ci sono state date risposte alla nostra interrogazione dall'assessore Palese nell'aula del Consiglio regionale, abbiamo chiesto un report scritto sui costi dell'ospedale Covid allestito nella Fiera del Levante di Bari, e su tutta l'attività che vi è stata svolta in tempo di pandemia"

BARI - Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

"Visto che non ci sono state date risposte alla nostra interrogazione dall'assessore Palese nell'aula del Consiglio regionale, abbiamo chiesto un report scritto sui costi dell'ospedale Covid allestito nella Fiera del Levante di Bari, e su tutta l'attività che vi è stata svolta in tempo di pandemia. Vogliamo sapere il numero esatto dei pazienti presi in cura e assistiti, e con quale esito terapeutico.

È necessario far luce sulla vicenda, a prescindere dalle inchieste giudiziarie in corso. È servita davvero la mega struttura pagata con soldi pubblici e poi destinata allo smantellamento, con una spesa ulteriore di 4-5 milioni di euro?

Di recente il presidente Emiliano ha dichiarato che l'ospedale Covid non verrà più smantellato, ma in futuro verrà utilizzato per fiere biomediche e che, in caso di emergenza, potrà essere allestito in appena 72 ore.

Ma io chiedo di fare chiarezza sul recente passato: quante vite umane sono state strappate al virus, quante persone sono guarite grazie alle cure ricevute nell'ospedale Convid in Fiera? Non sarebbe stato più utile, come noi chiedevamo, rafforzare le terapie intensive sui territori, anziché concentrare l'attività su Bari?

L'assessore Palese ha parlato di 1.200 persone salvate, chiedendoci di riportare indietro le lancette ai momenti drammatici dell'emergenza, quando si operava senza alcuna certezza contro il coronavirus. Ma noi abbiamo ben impressi nella mente quei giorni di angoscia che tutti abbiamo vissuto, e gli sforzi immani compiuti dagli operatori sanitari.

Ciò non toglie, però, che si debba far luce sui costi dell'ospedale Covid in Fiera, lievitati da 9 a 25 milioni di euro; sulle procedure di appalto per la realizzazione dei lavori e per la dotazione dei macchinari; sui 4-5 milioni necessari per lo smantellamento. Parliamo di denaro pubblico, e i cittadini pugliesi hanno il diritto di conoscere le singole voci di spesa e i risultati in termini di vite umane tratte in salvo.

Mettere tutto sotto il tappeto, scaricando sulla Protezione civile regionale la responsabilità di scelte politiche, non ci sta bene. Ecco perché abbiamo ribadito all'assessore Palese la richiesta di una relazione scritta che metta in fila, nero su bianco, costi e benefici dell'ospedale Covid in Fiera del Levante".

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Luca Lazzàro, Confagricoltura: “Xylella, bene le due nuove varietà introdotte. Ma la Puglia attende ancora risposte”

“La Puglia attende risposte concrete sul piano di rigenerazione degli ulivi colpiti dalla Xylella fastidiosa. Bene i passi in avanti, ma il tempo scorre e ancora non si hanno evidenze scientifiche definitive su possibili cure o soluzioni di carattere scientifico”

BARI - “La Puglia attende risposte concrete sul piano di rigenerazione degli ulivi colpiti dalla Xylella fastidiosa”.

È quanto emerso a margine di una riunione in Regione Puglia, a cui ha preso parte Confagricoltura Puglia, per discutere dell’avanzamento del piano e delle misure di sostegno agli agricoltori.

Durante l’incontro sono emerse le cifre del Reimpianto olivi zona infetta (art. 6): dei 222 milioni di euro richiesti sono stati stanziati 80 milioni dei quali 50 già impegnati e 9 spesi. Inoltre, sempre durante la riunione, la Regione ha dato notizia di aver aggiunto due nuove varietà di ulivo tra quelle utilizzabili in area infetta dalla Xylella: la Lecciana (resistente al batterio) e Leccio del corno (tollerante).

“Bene i passi in avanti, ma il tempo scorre e ancora non si hanno evidenze scientifiche definitive su possibili cure o soluzioni di carattere scientifico”, ha evidenziato il presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro.

“Questo preoccupa molto, soprattutto in considerazione del coinvolgimento di altre coltivazioni.” “È fondamentale continuare a tenere alta la guardia sul monitoraggio e la lotta al vettore”, ha aggiunto. “La Puglia lo sta facendo, con un rallentamento dell’avanzata della Xylella rispetto al passato. Tuttavia, la lotta al vettore non può essere solo a carico degli agricoltori: serve il sostegno di tutti, con adeguati interventi economici.”

“Il costo dei trattamenti fitosanitari obbligatori pesa notevolmente sul bilancio delle aziende agricole e riduce il margine sul prezzo di vendita dell’olio di oliva. Per questo motivo, è fondamentale sostenere i produttori delle zone di contenimento con interventi economici mirati.”

“Produrre olive da olio in una delle zone di contenimento della Xylella fastidiosa – conclude Confagricoltura Puglia - arriva a costare anche il 50% in più rispetto a impianti che si trovano lontani dalle zone infette”.

  

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CALCIO. BELLOMO (LEGA): AURELIO DE LAURENTIIS SI DISPIACE, MEGLIO SE AVESSE CHIESTO SCUSA

CALCIO. BELLOMO (LEGA): AURELIO DE LAURENTIIS SI DISPIACE, MEGLIO SE AVESSE CHIESTO SCUSA

“Ci sono successi che danno alla testa. Dopo lo scudetto vinto dal Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis sta inanellando un errore dietro l’altro. Bene ha fatto a dispiacersi per la gaffe sul Bari seconda squadra del Napoli. Meglio ancora se avesse chiesto scusa. Voglio credere davvero che sia stato frainteso e che non voleva certo offendere una città e una società che ha una storia gloriosa, fatta di 30 partecipazioni al campionato di serie A. Una storia calcistica, giova ricordarlo a chi non ne ha memoria, che è nata nel 1908, addirittura 18 anni prima del Napoli. Al nostro presidente Luigi De Laurentiis, che prontamente ha preso le distanze dalle parole del padre, spetta dunque il compito di provare a regalare nuovi e ancora più prestigiosi successi a una tifoseria tra le più appassionate d’Italia. Senza arrivare mai a sostenere, con una superficialità che imporrebbe immediata rettifica, che il Napoli sia la seconda squadra del Bari”. Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo.

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RIGENERAZIONE POST XYLELLA, PAOLO PAGLIARO: "RACCOGLIAMO L'ISTANZA DEGLI AGRICOLTORI SALENTINI DI ACCELERARE I TEMPI DELLA BUROCRAZIA"

 "Con i colleghi salentini di centrodestra stiamo anche valutando la possibilità di chiedere un incontro con il ministro dell'agricoltura Lollobrigida ed una delegazione degli agricoltori salentini, che chiedono un cambio di passo nella gestione del post xylella"

 

LECCE - Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

"Ieri ho incontrato un gruppo di agricoltori del movimento spontaneo della provincia di Lecce, che mi avevano invitato al loro presidio di Martano, per ascoltare il loro disagio e le loro richieste.

In particolar modo è emersa la necessità di avere un commissario straordinario per la rigenerazione post xylella.

Una tragedia che in poco più di dieci anni ha disseccato oltre 21 milioni di ulivi nelle campagne salentine, mettendo in ginocchio l'economia legata all'olio con danni per oltre un miliardo di euro.

Il post xylella continua ad essere gestito con mezzi e misure ordinarie, nonostante si tratti di una vera e propria calamità naturale di proporzioni apocalittiche che ha infettato il 40% della superficie regionale, oltre ai danni incalcolabili causati al paesaggio e agli impatti sugli ecosistemi con la progressiva desertificazione.

Ho assunto l'impegno di portare in Consiglio regionale questa loro richiesta e ne parlerò martedì con i colleghi, per individuare le possibili attività da porre in essere.

Con i colleghi salentini di centrodestra stiamo anche valutando la possibilità di chiedere un incontro con il ministro dell'agricoltura Lollobrigida ed una delegazione degli agricoltori salentini, che chiedono un cambio di passo nella gestione del post xylella per uscire da quest'incubo e avere concrete prospettive di rinascita per l'olivicoltura e il paesaggio del Salento".

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GALLIPOLI, SOFIA STEVENS: UNA TARGA PER ONORARE IL LUOGO DI NASCITA DELLA POETESSA

Il Sindaco Stefano Minerva: "Continua il progetto di valorizzazione che mette al centro la poesia e i poeti gallipolini. Dopo il murales a lei dedicato sul muro dell’omonimo Istituto scolastico, continuano così le azioni poetiche"

 

 

GALLIPOLI (Lecce) - È stata inaugurata questa mattina la targa in memoria della poetessa gallipolina Sofia Stevens. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta presso la casa natale della Stevens, in via Garibaldi 12, alla presenza del sindaco Stefano Minerva e dei condomini del palazzo.

 

Grazie alla ricerca dello storico gallipolino Elio Pindinelli che ha individuato il civico di nascita, l’Amministrazione comunale ha provveduto alla realizzazione della stessa targa per valorizzare la storia e la figura della poetessa quale personaggio importante del contesto culturale gallipolino.

 

L’assessorato alla Cultura ha infatti avviato dal 2017 un format finalizzato alla valorizzazione della poesia quale strumento culturale e comunicativo, dal nome “Gallipoli in Poesia”, al fine sia di coinvolgere autori nazionali e locali che di valorizzare le figure che hanno reso nel tempo questo ambito uno dei più rilevanti per la città dal punto di vista culturale.

 

La poesia, nell’idea del menzionato format, rappresenta un collante tra le generazioni e le fasce sociali, una forma di espressività artistica capace di creare intrecci conoscitivi, comunicativi, di crescita individuali e comunitari. Nel corso degli anni, l’obiettivo è stato quello di declinare il tema della poesia in diverse forme, non solo attraverso manifestazione letterarie, ma anche grazie alla street art, ai manifesti affissi in città e targhe commemorative.

 

Dichiara il sindaco Stefano Minerva: “Tra gli obiettivi dell’Amministrazione vi è quello di continuare il percorso di recupero della memoria storica che passa anche attraverso piccole azioni che possano ricordare, nel presente e nel futuro di tutti soprattutto dei più giovani, la storia di personalità locali che si sono contraddistinte nella promozione dei valori fondamentali. Sofia Stevens rappresenta una figura culturale di riferimento, da esaltare e far conoscere alle nuove generazioni. Dopo il murales a lei dedicato sul muro dell’omonimo Istituto scolastico, continuano così le azioni poetiche. La valorizzazione della Poesia e della Cultura, obiettivo e moto costante.”.

 

Sofia Stevens nasce a Gallipoli nel 1845, in via Garibaldi 12, già via Balsamo, figlia del viceconsole inglese Henry Stevens e della nobildonna napoletana Carolina Auverny. La Stevens si accosta alla scrittura in versi alla giovane età di quindici-sedici anni, al ritorno al paese natio dopo il soggiorno per motivi di studi a Napoli. La sua produzione, che consta di circa 360 componimenti, raccolti e pubblicati dopo la sua morte nella silloge Canti da Federico Villani, suo maestro e biografo, si innesta pienamente nel quadro della poesia tardoromantica: ne sono prova i frequenti tópoi quali l’amore, la famiglia, la natura, la religione, la patria.

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.

Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

b. Cookie di profilazione.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online.

Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore l'obbligo di fornire l'informativa e acquisire il consenso all'installazione dei cookie nell'ambito del proprio sito anche per quelli installati dalle "terze parti".
In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.

I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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