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DOMANI A SOLETO (LE) PER LA XXIII EDIZIONE DEL FESTIVAL "I CONCERTI DEL CHIOSTRO"

Prossima tappa del festival I Concerti del Chiostro domenica 17 settembre a Soleto. Alle ore 21:00 nel Giardino Istituto Opera Pia Javier Girotto (sax soprano, baritono e flauti) e Vince Abbracciante (fisarmonica) in Santuario (ingresso libero).

SOLETO (Lecce) - Ancora tre gli appuntamenti di settembre della XXIII edizione del Festival I Concerti del Chiostro. La rassegna, diretta da Luigi Fracasso, in dodici appuntamenti, porta la grande musica in quattro Comuni del Salento.

Galatina, Soleto, Cutrofiano, Zollino, fino al 30 ottobre, ospiteranno artisti di forte richiamo, protagonisti di un cartellone variegato che attraversa i generi, dalla classica – che rimane il cuore della rassegna - al jazz al blues, con incursioni nella musica pop e tradizionale e nella narrazione teatrale.

Prossima tappa del festival I Concerti del Chiostro domenica 17 settembre a Soleto. Alle ore 21:00 nel Giardino Istituto Opera Pia Javier Girotto (sax soprano, baritono e flauti) e Vince Abbracciante (fisarmonica) in Santuario (ingresso libero).

Non è certo la prima volta che il jazz e le tradizioni argentine s’innamorano fino a finire in un abbraccio vigoroso, simile a un tango impetuoso e improvviso. Non è neanche la prima volta che la fisarmonica, strumento popolare (se si può dire), che porta nel suo corpo l’eco di un misto di tutti i folclori del mondo, s’imbaldanzisce per uscire con delizia dal suo universo tradizionale. Ma l’italiano Vince Abbracciante (giovane nuovo talento della fisarmonica) e l’argentino Javier Girotto, lirici e molto melodici, cercando sempre conversazioni intimiste, hanno la sensibilità e il talento di alzare questo esercizio di «stile» al suo grado più alto di compimento estetico e di poesia sentimentale.

Insieme i due artisti propongono una musica originale, regalando «nuovi ponti tra il jazz, il folclore, il tango», Improvvisazione libera e scrittura neoclassica con stralci malinconici e raffinatezza espressiva del loro universo musicale che si rivolge tanto all’anima quanto al pensiero introspettivo. Il duo si è formato nel 2015. Nel 2021 è stato pubblicato il loro primo disco “SANTUARIO” prodotto dalla etichetta Dodicilune.

Sempre a Soleto anche l’appuntamento successivo della XXIII edizione del Festival I Concerti del Chiostro, venerdì 22 settembre, alle ore 21, nella Chiesa di Maria Santissima Assunta: in scena Preghiere, spettacolo tra parole e musica, con la drammaturgia e scrittura di Giuseppe Semeraro e le musiche originali di Giuseppe Gigante (ingresso libero).

Questo recital è un cammino spirituale nella parola sacra che intende cercare nella poesia e nella musica la forma più alta di comunicazione. La poesia per sua natura si avvicina alla preghiera laddove la parola cerca l'incontro con l'indicibile e si rivolge direttamente a Dio. Diverse per stile e intento sono le parole che danno voce a queste preghiere, dalla poesia di Rilke a quelle di San Francesco, dalla preghiera per gli attori di Totò a quella per un suicida di De Andrè, fino ad alcuni testi originali scritti da Giuseppe Semeraro. L'intento è quello di toccare le corde di un divino capace di parlare e coinvolgere il pubblico dentro un rito sonoro che apra le porte del cielo.

Domenica 24 settembre si torna a Galatina per il concerto di Lola Astanova. Appuntamento tra i più attesi della rassegna, inizialmente previsto domenica 10 settembre, si terrà al Teatro Cavallino Bianco di Galatina. I biglietti già acquistati in precedenza restano validi per la nuova location e la nuova data. Il posto assegnato sul biglietto resta valido per il corrispondente nella nuova location. Posto unico con scelta in pianta 30 euro + d.d.p. e comm.serv.

Con la talentuosa e seducente pianista uzbeka ci sarà I Concerti del Chiostro Ensemble (Cinzia Pennesi, direttore).

Si tratta dell'unica data in Italia per la Astanova, nota in particolare per le sue interpretazioni di Chopin, Liszt e Rachmaninoff, che hanno letteralmente incendiato i social network con un talento sconcertante quanto la sua bellezza fisica...

All'età di 6 anni Lola Astanova entra alla V. Uspensky School of Music per bambini dotati a Tashkent; successivamente ha studiato con Tamara Popovich. Ha continuato i suoi studi a Mosca, studiando al Conservatorio di Stato Tchaikovsky con il M° Lev Naumov, che ha descritto il suo talento come "raro e veramente geniale", aggiungendo che "Chopin interpretato da Lola è semplicemente eccezionale” tant’è che nel 1996 vince il Concorso Internazionale Chopin per giovani pianisti a Mosca e nel 1998, è apparsa nel documentario dell'UNESCO intitolato "The Prodigies of the Twentieth Century".

Nel 2003 è emigrata negli Stati Uniti. Diventa così, nell'ottobre 2007, la protagonista del classico concerto di Superstars Fantasy al fianco di Valery Gergiev e dell'Orchestra Kirov del Teatro Mariinsky, presentato dal famoso conduttore televisivo della ABC, Regis Philbin.

Nel 2012, la pianista uzbeka ha debuttato alla Carnegie Hall in uno speciale concerto di gala Tribute to Vladimir Horowitz, presieduto da Donald Trump e presentato dal premio Oscar Julie Andrews.

Tra le sue prestigiose collaborazioni sinfoniche, Lola include la Eduardo Marturet e la Miami Symphony Orchestra, Ramón Tebar e la Palm Beach Symphony, e Gerard Schwarz e la All-Star Orchestra.

La sua interpretazione di "Rhapsody in Blue" di Gershwin con Gerard Schwarz e la All-Star Orchestra nello speciale "Visions of New York" della All-Star Orchestra ha ricevuto l'Emmy Award 2016.

Nel giugno 2012, Lola è stata nominata una delle 10 migliori icone di stile della musica classica dalla rivista Limelight, per il suo stile e il suo aspetto, spesso indossando tacchi alti e minuscole minigonne. Ha espresso il suo amore per la moda affermando che "alcuni artisti straordinari" lavorano in questo campo. Vogue, People, Haute vie e Quest hanno già pubblicato le sue foto, spesso in prima pagina!

Attraverso i suoi social network, Lola Astanova produce regolarmente trascrizioni eccezionali in video sul tema delle melodie popolari, tra cui il classico natalizio "Jingle Bells" o "Don't Stop the Music" di Rihanna. Nel 2016 ha firmato un superbo arrangiamento de "La Campanella" di Liszt in duetto con una chitarra elettrica.

Ultimamenete, Lola ha prodotto musiche e una clip con il grande tenore Andrea Bocelli dal titolo “Il viaggio nel teatro del silenzio”.

Tutte le info sulla XXIII edizione del Festival I Concerti del Chiostro si possono trovare sul sito www.iconcertidelchiostro.it e sulle pagine social IG e FB I Concerti del Chiostro.

I biglietti degli spettacoli a pagamento sono acquistabili su www.diyticket.it.

La XXIII edizione del Festival I Concerti del Chiostro, riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura, entra nel Fondo Unico per lo Spettacolo, sostenuta dalla Regione Puglia.

È organizzata dall’Associazione Musicale I Concerti del Chiostro, con il contributo e il patrocinio di Città di Galatina, Comune di Soleto, Comune di Cutrofiano e Comune di Zollino, con il patrocinio del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e in collaborazione con il Club Unesco di Galatina e della Grecìa Salentina.

Oltre agli appuntamenti serali, tutti alle ore 21, il Festival I Concerti del Chiostro 2023 propone una serie di matineé destinate alle scuole, continuando a perseguire l’obiettivo di avvicinare ulteriormente il pubblico alla musica classica e d’autore partendo proprio dalla sensibilizzazione dei più giovani.

Il cartellone 2023 è frutto del lavoro del nuovo direttivo dell’Associazione Musicale I Concerti del Chiostro adesso presieduta da Antonio Palumbo.

La direzione artistica è di Luigi Fracasso, pianista e didatta con all'attivo concerti in tutto il mondo, ideatore e alla guida del festival fin dalla prima edizione.

PROGRAMMA

Venerdì 1 settembre 2023, ore 21

SOLETO – Largo Osanna

IRENE GRANDI

IO IN BLUES

Ingresso libero

Venerdì 8 settembre 2023, ore 21

CUTROFIANO - P.zza Municipio

ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO

DANCEFLOOR. Ritmo, balli e musica per raccontare vent’anni dello storico ensemble multietnico

Ingresso libero

Giovedì 14 settembre 2023, ore 21

ZOLLINO - Villa Comunale

GEGÈ TELESFORO SESTET

BIGMAMA LEGACY

Ingresso libero

Domenica 17 settembre, ore 21:00

SOLETO - Giardino Istituto Opera Pia

JAVIER GIROTTO E VINCE ABBRACCIANTE

SANTUARIO

Ingresso libero

Venerdì 22 settembre 2023, ore 21

SOLETO - Chiesa di Maria Santissima Assunta

drammaturgia e scrittura di GIUSEPPE SEMERARO

musiche originali di GIUSEPPE GIGANTE

PREGHIERE

Ingresso libero

Domenica 24 settembre 2023, ore 21

GALATINA – Teatro Cavallino Bianco

I Concerti del Chiostro Ensemble

Cinzia Pennesi, direttore

LOLA ASTANOVA, pianoforte

Ingresso 30 euro

Giovedì 5 ottobre 2023, ore 21

GALATINA - Basilica Santa Caterina

Duo pianistico

MARCO SOLLINI

SALVATORE BARBATANO

OMAGGIO A SERGEJ RACHMANINOV

Ingresso libero

Lunedì 16 ottobre 2023, ore 21

GALATINA - Teatro Cavallino Bianco

DENIS LINNIK, pianoforte

Musiche di Debussy, Schumann, Respighi, Ornstein

Ingresso 10 euro

Giovedì 19 ottobre 2023, ore 21

CUTROFIANO - Auditorium Municipio

ANTONIO DI CRISTOFANO, pianoforte 

Musiche di Beethoven, Rachmaninov, Chopin

Ingresso 10 euro

Lunedì 23 ottobre 2023, ore 21

ZOLLINO - Auditorium centro anziani

GIUSEPPE LO CICERO, pianoforte

Musiche di Chopin, Debussy, Ravell, Rachmaninov, Gershwin

Ingresso libero

Giovedì 26 ottobre 2023, ore 21

GALATINA - Teatro Cavallino Bianco

FRANCESCO NICOLOSI, pianoforte

STEFANO VALANZUOLO, voce narrante

LA MUSICA MIRACOLOSA

Storia del pianista del ghetto di Varsavia

Ingresso 10 euro

Domenica 30 ottobre 2023, ore 21

GALATINA - Teatro Cavallino Bianco

Duo pianistico

RAMIN BAHRAMI

DANILO REA

BACH IS IN THE AIR

Ingresso 15 euro

 

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

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b. Cookie di profilazione.

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Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online.

Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore l'obbligo di fornire l'informativa e acquisire il consenso all'installazione dei cookie nell'ambito del proprio sito anche per quelli installati dalle "terze parti".
In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.

I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

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Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

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Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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