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GLI ALLIEVI DEL LICEO “SICILIANI” DI LECCE PROTAGONISTI DEL SAGGIO DI STRUMENTO MUSICALE

Si è svolto nei giorni scorsi, nell'atrio del Liceo "Pietro Siciliani" di Lecce, il saggio conclusivo dei corsi facoltativi di strumento musicale attivati nell'indirizzo di studio Pedagogico-Sociale e delle Scienze Sociali.

 

LECCE - Si è svolto il 5 giugno scorso, nell’atrio del Liceo “Pietro Siciliani” di Lecce, il saggio conclusivo dei corsi facoltativi di strumento musicale attivati nell’indirizzo di studio Pedagogico-Sociale e delle Scienze Sociali. L’iniziativa, in continuità con le esperienze pregresse, scaturisce da un lavoro di progettazione interdisciplinare, realizzato dalle docenti d’ambito - Angela Colonna, Eliana Cosi, Maria Clotilde De Benedetto, Dolores Mancarella, Nicoletta Nardella -, in collaborazione col Delegato alla Comunicazione Istituzionale e con la supervisione del Dirigente Scolastico, prof. Carlo Nestola.

Le proposte di repertorio hanno coinvolto complessivamente novanta studenti frequentanti le classi di pianoforte e chitarra, impegnati nell’esecuzione di brani ascrivibili alla tradizione classica, alle più celebri melodie del panorama pop internazionale, come pure alle peculiarità ritmico-melodiche del Rock irlandese e all’identità etnica del Jazz, con contestuali interventi corali, realizzati anche da una rappresentanza del personale docente.

Le composizioni in programma sono state presentate in uno scenario caratterizzato dalla sperimentazione di arrangiamenti per ensemble di chitarre e pianoforti, opportunamente calibrati dagli insegnanti di riferimento, ideatori e realizzatori di un innovativo percorso curricolare, orientato a valorizzare la pratica strumentale d’insieme, intesa come veicolo espressivo efficace per lo sviluppo integrale della personalità.

Particolarmente numeroso e sensibile si è rivelato il pubblico intervenuto: la partecipazione gratuita all’evento, peraltro, prevista con Delibera del Collegio dei Docenti n. 5/3 del 9 Maggio 2012, è stata riservata specificamente agli studenti della sede centrale e succursale, ai loro familiari, al personale docente ed alle autorità.

La road map del saggio ha tratteggiato il tema dei Diritti Umani, con l’obiettivo di valorizzare le competenze ed i vissuti musicali degli apprendenti, impegnati a realizzare allo strumento e con la voce - sia individualmente che in gruppo - le risultanze tecnico-esecutive ed interpretative maturate, in una logica operativa fondata sulla trasversalità dei linguaggi, nonché sui processi di coscientizzazione dei messaggi presenti nei testi trattati.

Il palinsesto dei lavori, pertanto, ha registrato un’originale ed emozionante proposta di reading, attuata attraverso la presentazione di una missiva speciale, scritta e declamata da un’allieva del Liceo Linguistico “Siciliani”, in ricordo di Melissa, la studentessa deceduta tragicamente il 19 Maggio scorso, nell’attentato di Brindisi.

«L’offerta formativa facoltativa del nostro Liceo - commenta il Dirigente Scolastico - ascrive una consolidata tradizione diffusiva della cultura musicale, sperimentata con forme intenzionali e sistematiche di approcci allo studio di pianoforte e chitarra, nell’ambito dell’Indirizzo Pedagogico-Sociale e delle Scienze Sociali. Esprimo vivo apprezzamento per la sensibilità manifestata dagli studenti e dai rispettivi genitori, convenuti numerosi alla manifestazione di socializzazione delle competenze maturate in tali ambiti disciplinari. Nel corrente anno scolastico sono stati complessivamente centoventicinque gli studenti che hanno aderito ai corsi facoltativi di strumento, contando sulla presenza di personale docente assegnato dall’USR Puglia - Ufficio X (Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce). Il “Siciliani”, attualmente, dispone di una specifica dotazione strumentale e di un servizio dedicato al supporto organizzativo (LAMUSIS), cui sono demandati interventi di monitoraggio e pubblicizzazione delle iniziative di settore. L’evento del 5 giugno scorso è stato altresì segnalato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in quanto rientrante nel quadro delle iniziative dedicate alla Settimana Nazionale della Musica a Scuola, tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota AOODRPU - Prot. n. 591, del 4 aprile 2012: il Liceo, infatti, ha aderito alla proposta di costituzione di una banca dati regionale, comprendente le scuole impegnate in azioni di diffusione nel territorio della cultura e della pratica musicale. Tutte le attività didattiche in parola risultano programmate in relazione ai curricula di Educazione Musicale previsti dai suddetti indirizzi studio - attualmente ad esaurimento -, al fine di assicurare la chance di approcciarsi all’apprendimento dell’arte sonora in modo attivo e coinvolgente, maturando specifiche competenze, conoscenze e abilità, in completa sintonia con gli stili comunicativi dei ragazzi e con gli input provenienti dal vasto panorama dei linguaggi espressivi contemporanei».

Per individuare la ricaduta formativa del progetto connesso all’iniziativa, il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale ha realizzato un focus tematico, coinvolgendo una rappresentanza dei docenti di strumento musicale.

 A COLLOQUIO CON LA PROF.SSA ELIANA COSI COORDINATRICE DEL GRUPPO DISCILPINARE DI EDUCAZIONE MUSICALE DOCENTE DI PIANOFORTE NEI CORSI FACOLTATIVI DI STRUMENTO

D. - Professoressa Cosi, il saggio del 5 giugno scorso è stato caratterizzato dalla dimensione “concertata” del concreto fare musica. Ci descriva i fondamenti didattico-formativi che hanno determinato la valorizzazione della pratica strumentale d’insieme.

R. - La musica è una componente fondamentale della cultura di ogni società e lo studio di uno strumento musicale permette di avvicinarsi al mondo dei suoni in modo diretto e coinvolgente. La prima cosa da ribadire è che la pratica musicale è per tutti, non solo – come si dice in modo superficiale – per chi “è dotato”. Nella nostra esperienza di docenti di musica abbiamo visto ragazzi “stonati” o “aritmici” migliorare incredibilmente la propria musicalità attraverso un esercizio graduale, mai noioso, ma creativo e avvincente, in grado di sviluppare le diverse potenzialità, senza la preoccupazione di graduatorie di merito. L’importante è esserci, partecipare, mettendo a frutto i propri “talenti”: questa è la forza della musica d’insieme, che può diventare nella vita un mezzo per superare le difficoltà, vincere la timidezza, imparare a collaborare e socializzare, rispettare le regole comuni, esprimere la creatività. Tali aspetti sono emersi anche dalle impressioni che hanno manifestato le nostre alunne, al termine dell’esperienza realizzata durante tutto l’anno scolastico.

D. - Come si coniuga la didattica dello strumento musicale facoltativo col curricolo di Educazione Musicale, nell’ambito dell’indirizzo di studio Pedagogico-Sociale e delle Scienze Sociali?

R. - La musica, intesa come formazione, distinta in “istruzione” ed “educazione”, s’inserisce in tutte le aree della personalità: sensoriale, cognitiva, socio-affetiva e psico-motoria. Secondo uno studio condotto da Gottfried Schlaug ed Ellen Winne dell'Università americana di Harvard, “suonare uno strumento favorisce lo sviluppo di molte attività cognitive, anche quelle non strettamente connesse con la musica”. L’apprendimento di uno strumento musicale diventa, quindi, uno “strumento” - inteso come mezzo - prezioso per coniugare in modo consapevole la valenza formativa della musica con gli studi socio-psico-pedagogici nelle Facoltà di Scienze della Formazione, Psicologia e Sociologia. I nostri alunni studiano, d’altronde, non solo storia e teoria della musica o uno strumento, ma anche etnomusicologia, pedagogia e psicologia della musica. Se il legislatore inserì nel vecchio curricolo dell’Istituto Magistrale lo strumento musicale nell’ottica d’insegnamento della musica nella scuola elementare, conviene attualmente segnalare anche la professione emergente del “musicoterapista”, che finalmente in Italia sta prendendo piede in strutture pubbliche e private. Alla luce di tutto ciò, un po’ dispiace che la Riforma della Scuola Secondaria Superiore, avviata a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, non abbia previsto l’insegnamento della Musica nel Liceo delle Scienze Umane e nell’Opzione Economico-Sociale.

A COLLOQUIO CON LA PROF.SSA MARIA CLOTILDE DE BENEDETTO DOCENTE DI PIANOFORTE NEI CORSI FACOLTATIVI DI STRUMENTO MUSICALE

D. - Professoressa De Benedetto, il saggio del 5 giugno scorso ha offerto un concreto esempio della valenza strategica che assume nella scuola la pratica strumentale d’insieme, intesa come fattore educativo catalizzatore dei processi di formazione dei giovani. Ci descriva l’impostazione progettuale del corso facoltativo di strumento (vecchio ordinamento), tenendo conto delle nuove prospettive di valutazione rinvenibili nei più recenti studi di certificazione delle competenze.

R. - Il corso facoltativo di strumento, tipico del vecchio ordinamento, parte dalla volontà dell’alunno di imparare a suonare uno strumento musicale: premessa importantissima e stimolante per l’avvio di un percorso faticoso, ma ricco di soddisfazioni. L’esperienza non è semplice, soprattutto considerando la fascia d’età interessata, dai 14 ai 18 anni; solitamente l’approccio è preferibile avvenga già a sei-sette anni o addirittura in età prescolare.

Purtroppo la realtà è ben diversa, spesso si lavora con ragazze e ragazzi che non hanno mai cantato o che hanno solo una vaga idea di tutto quel complesso di segni che è il linguaggio musicale, per non parlare dell’inestricabile labirinto “tastiera”: mi riferisco allo strumento in sé - pianoforte o chitarra che sia - e alle sue molteplici possibilità timbriche. L’osservazione e la conoscenza dello strumento, attraverso un approccio esplorativo e creativo, è il primo obiettivo che ci si pone. Le improvvisazioni individuali e d’insieme su suoni singoli o clasters sono divertenti e utili nello stesso tempo.

La conoscenza del codice musicale, la corrispondenza segno-suono sono una scoperta continua che “meraviglia” e funge da input per nuovi traguardi. L’allievo è guidato nella scelta del repertorio, che deve piacere necessariamente. Il desiderio di accompagnare una solitaria melodia con alcuni suoni al basso e poi con accordi sempre più completi, la voglia di suonare ciò che suonano i compagni, lo stimolo all’elaborazione vengono spontanei con l’ampliarsi delle competenze e il potenziamento di quella coscienza estetico-critica che tanta importanza ha per la formazione di un fruitore attento e consapevole. E … se si sbaglia? L’errore è solo costruttivo, le difficoltà esistono per essere superate. La musica non deve essere vissuta con tensione, non è un’occasione per mettere in mostra la propria bravura, è pura espressione di sé, è gioia, è un’arte sacra e come tale direttamente connessa al nostro spirito. Il momento più bello è la pratica d’insieme, anche sul pianoforte.

La condivisione di un unico obiettivo, la consapevolezza del proprio ruolo, la concentrazione, l’ascolto attento, l’interdipendenza positiva, senza rivalità alcuna, è l’esperienza più straordinaria e gratificante del percorso, proprio per l’alto valore socializzante. In quest’ottica non sono certificabili i sorrisi e i gesti di soddisfazione che esplodono alla fine di un’esecuzione soddisfacente, l’allegria briosa - preludio di un brano d’insieme -, la tensione e la concentrazione quasi d’obbligo prima di una performance importante. E’ tuttavia un notevole passo avanti il lavoro avviato dalla rete dei licei musicali per creare finalmente un modello sperimentale di certificazione delle competenze, che potrebbe essere adottato a livello ministeriale e in tutti i corsi di strumento musicale, dai livelli più elementari ai più avanzati, perché non si perdano mai di vista l’individualità e la straordinaria unicità di ogni allievo.

A COLLOQUIO CON LA PROF.SSA NICOLETTA NARDELLA DOCENTE DI CHITARRA NEI CORSI FACOLTATIVI DI STRUMENTO MUSICALE

D.- Professoressa NARDELLA, il saggio del 5 giugno scorso è stato caratterizzato dalla dimensione “concertata” del concreto fare musica. Qual è stata, a tal proposito, la risposta applicativa manifestata dagli studenti?

R. - L’elemento “musica d’insieme” è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei ragazzi, i quali, sin dalle prime prove, si sono sentiti catapultati in un contesto musicale complesso e gratificante. Soprattutto, si sono subito resi conto di come l’unione delle singole parti desse luogo ad una complessità musicale che loro non immaginavano; anche dal punto di vista dell’autostima, ogni alunno si è ripagato dello sforzo fatto durante l’anno scolastico,scoprendo come ogni singola nota, frase musicale, seppur nella sua semplicità, risultava indispensabile per la buona riuscita del progetto. Il “fare musica insieme” si è rivelato un importante laboratorio di socializzazione e di convivenza civile, perché la bontà della riuscita finale è stata dettata unicamente dalla positiva partecipazione di tutti e dall’armonizzazione delle diverse competenze.

D. - La progettazione dell’evento, nel promuovere il vissuto musicale degli studenti, si presenta armonizzata sul tema dei Diritti Umani, con richiami ad una variegata antologia musicale. Quale funzione assume, a suo avviso, la scelta del repertorio presentato, a livello di sperimentazione della trasversalità dei linguaggi?

R. - Il tema dei Diritti Umani è risultato di grande interesse per tutti gli alunni: argomento sempre attuale e presente in tutte le discipline di studio. Lo scopo è stato quello di promuovere, attraverso la musica, la diffusione e la difesa dei diritti umani e contribuire quindi a creare nei giovani una nuova coscienza sociale, sopranazionale, interlinguistica e multiculturale. Trasversalmente sono state interessate tante altre discipline oltre alla musica, alcune delle quali hanno dato un contributo significativo nella realizzazione contestuale di presentazioni video e traduzioni di testi. Questo a conferma di come la musica si riveli ancora una volta promotrice di cultura, quindi espressione tanto concreta quanto originale di unione, complicità e rispetto.

 Paolo PALOMBA

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

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Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

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Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

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Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

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Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

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Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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