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LECCE, OPERAZIONE ECLISSE: ARRESTATE 35 PERSONE

Nella mattinata odierna la Squadra Mobile di questo capoluogo, coadiuvata da tutte le altre Squadre Mobili pugliesi, nonché da quelle di Potenza e Matera, dal Reparto Volo e dai Cinofili di Bari, ha eseguito trentacinque misure cautelari  per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, estorsione e detenzione di armi.

  

LECCE - Nella mattinata odierna la Squadra Mobile di questo capoluogo, coadiuvata da tutte le altre Squadre Mobili pugliesi, nonché da quelle di Potenza e Matera, dal Reparto Volo e dai Cinofili di Bari, ha eseguito trentacinque misure cautelari, di cui trentaquattro in carcere ed una applicativa degli arresti domiciliari, disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari dott. Alcide Maritati su richiesta del P.M. della DDA di Lecce dott. Guglielmo CATALDI per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, estorsione e detenzione di armi.

Le indagini, interamente condotte dalla locale Squadra Mobile, hanno consentito di delineare un quadro indiziario grave preciso e concordante che ha consentito al Pubblico Ministero procedente di richiedere i provvedimenti custodiali.

I soggetti attinti dai provvedimenti cautelari dispositivi della custodia in carcere sono i seguenti:

  1. ANCORA Alessandro, leccese, trentacinque anni;
  2. BARBETTA Adriano, di Cavallino, ventiquattro anni;
  3. BLAGO Carmen, leccese, quarant’anni;
  4. BRIGANTI Pasquale, leccese, quarantacinque anni; attualmente detenuto
  5. CALO’ Giuliano, leccese, trentacinque anni;
  6. CALO’ Massimiliano, leccese, trentanove anni;
  7. CAPILUNGO Gianluca, leccese, ventitrè anni;
  8. CONTALDO Maurizio, leccese, cinquantatre anni;
  9. DE MATTEIS Daniele, di Lizzanello, trenta anni; attualmente detenuto
  10. DE MATTEIS Roberto Mirko, trentotto anni , attualmente detenuto
  11. FIRENZE Ivan, leccese, trentatrè anni;
  12. FIRENZE Marco, leccese, quarantotto anni;
  13. GAETANI Carlo, leccese, quaranta anni;
  14. GRECO Gioele, leccese, trentasette anni, attualmente detenuto;
  15. LEO Ubaldo Luigi, leccese, cinquanta anni;
  16. LEUZZI Antonio, leccese, ventitre anni;
  17. LUGGERI Francesco, di Trepuzzi, trentacinque anni;
  18. MARCHELLO Omar, di Lizzanello, trentasei anni;
  19. MARZANO Fabio, leccese, quarantacinque anni; attualmente detenuto
  20. MAZZOTTA Carmine, leccese, quarantuno anni;
  21. MONACO Angelo, leccese, trentotto anni; attualmente detenuto
  22. MONACO William, leccese, venticinque anni;
  23. MONTINARI Antonio Alvaro, leccese, quarantatre anni;
  24. MONTINARO Nicola, leccese, quarantotto anni;
  25. PACENTRILLI Marco, leccese, trentuno anni;
  26. PEPE Antonio, leccese, cinquantatre anni; attualmente detenuto
  27. PEPE Cristian, leccese, quaranta anni, ; attualmente detenuto
  28. PEPE Marco, leccese, ventinove anni;
  29. PERRONE Antonio, leccese, trentuno anni;
  30. ROLLO Pier Luigi, leccese, venticinque anni;
  31. ROTONDO Francesco, leccese, trenta anni;
  32. TARANTINO Salvatore, leccese, trentacinque anni;
  33. TOFFOLETTI Oronzo, leccese, quarantanove anni;
  34. ZECCA Juri, leccese, ventidue anni

E’ stato invece sottoposto agli arresti domiciliari FILOGRANA Simone, trentasei anni, leccese.

Attualmente risultano irreperibili ZECCA Juri, MONTINARI Antonio Alvaro e LEO Ubaldo Luigi.

L’indagine della Squadra Mobile costituisce la prosecuzione delle indagini svolte nel procedimento c.d. “CINEMASTORE”, nel corso del quale era stata accertata la operatività nella città di Lecce dell’associazione di tipo mafioso “sacra corona unita”, in quel momento capeggiata da BRIGANTI Pasquale e NISI Roberto. Quest’ultimo, in particolare, nel corso dell’udienza preliminare di quel processo, aveva pubblicamente ammesso ed anzi rivendicato il suo ruolo direttivo all’interno dell’organizzazione, sia pure al fine di scagionare i familiari.

Nel 2012 risultava dunque operante in Lecce un gruppo criminale facente capo a BRIGANTI (il quale aveva ricevuto la dote di “completo” da Mario TORNESE) e NISI, che si contrapponeva al gruppo capeggiato da LEO Andrea detto “Vernel”. Tale articolazione entrava peraltro in crisi a seguito dell’arresto del suo capo mentre il gruppo di NISI estendeva la sua influenza sulle zone un tempo sotto l’influenza di LEO e VERARDI (nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia).

Arrestato nel maggio 2012 NISI, all’interno del suo gruppo emergevano motivi di contrasto tra i suoi luogotenenti, VADACCA Davide da un lato e GRECO Gioele e DE MATTEIS Daniele dall’altro, contrasti che trovavano origine nel traffico di cocaina.

Il ruolo di spicco acquisito da GRECO Gioele veniva documentato da incontri che questi teneva a Lecce con trafficanti di stupefacente in passato facenti parte del gruppo LEO, che “transitavano” a suo carico (MARCHELLO Omar) e dal versamento da parte sua di somme di denaro in favore di Remo DE MATTEIS, il quale usufruiva di permessi premio concessi dal Tribunale di Sorveglianza di Trapani.

Il traffico di stupefacenti veniva posto in essere dal gruppo capeggiato da GRECO Gioele, i fratelli Remo e Daniele DE MATTEIS, MARCHELLO Omar e Yuri ZECCA con modalità particolarmente violente ed efferate, tanto da indurli a commettere reati anche nei confronti di appartenenti all’organizzazione stessa.

L’episodio di maggiore gravità in questo senso è costituito dal suicidio di Luca ROLLO il quale, vessato da continue minacce, violenze, percosse e vessazioni volte ad indurlo a saldare un debito di circa ventimila euro derivante da passate forniture di stupefacente, si suicidava il 12 gennaio 2013. A detta del GIP, “le condotte reiterate di vessazione, minaccia e violenza compiute nei confronti del povero ROLLO Luca, sono state di tale insistenza e cattiveria da non potersi certamente ritenere che l’evento suicidario non debba essere messo in stretta relazione causale con il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti e conseguente estorsione pluriaggravata finalizzata a recuperare i debiti maturati dal ROLLO”. Agli autori di tali condotte (BARBETTA Adriano e TARANTINO Salvatore su mandato di GRECO Gioele, DE MATTEIS Daniele e ZECCA Yuri) è contestato tra l’altro il reato di cui all’art. 586 c.p. ”Morte come conseguenza di altro delitto”, ritenendoli responsabili in ultima analisi della morte di Luca ROLLO.

In altra occasione è stato accertato il compimento di una rapina in danno di Flaviano Pino LETTERE, al quale con violenza veniva sottratto da GIOELE Greco, DE MATTEIS Remo, CARLUCCIO Cristian, LUGGERI Francesco e MARCHELLO Omar, un consistente quantitativo di stupefacente.

Da questo ultimo episodio nasceva un insanabile contrasto, in seno all’associazione, tra il gruppo di GRECO e il gruppo di VACCA Ciro, gruppo del quale faceva parte il LETTERE.

La sera del 12 gennaio 2013, quindi, presso il distributore “TAMOIL” in Cavallino, via Caprarica, Ciro VACCA colpiva Gioele GRECO all’addome con alcuni colpi di pistola (episodio per il quale veniva condannato con rito abbreviato alla pena di sei anni di reclusione).

Per tutta risposta, il 26 dello stesso mese Flaviano Pino LETTERE (“persona offesa” della rapina, veniva portato con un pretesto da GRECO (prontamente ristabilitosi) in una casa di Torre Chianca e lì violentemente percosso e ferito al viso con un’arma da taglio.

Il 19 marzo successivo l’arresto di GRECO poneva termine temporaneamente a questa spirale di violenza.

Le indagini, che avevano sino ad allora documentato la genesi e le ragioni di tali episodi di violenza, documentavano altresì l’intensissima attività di spaccio di stupefacenti posta in essere dai due gruppi, nonchè ulteriori attività criminali.

Il gruppo di VACCA favoriva la latitanza di due persone di elevatissimo spessore criminale.

Il primo era il moldavo VITALI Serghei, evaso il 21.1.2013 dal carcere di Padova, il quale trovava rifugio in una abitazione a lui procurata da LETTERE Flaviano a Frigole, dove veniva arrestato il 23.3.2013. Coinvolti nel favoreggiamento della latitanza risultavano anche PEPE Marco, VITALE Antonio e SPEDICATI Ivan.

Nella stessa zona e nello stesso periodo trovava rifugio anche GIORDANO Giuseppe detto “Aiace, già condannato alla pena di anni trenta di reclusione per l’omicidio di VANTAGGIATO Santino commesso unitamente a DI EMIDIO Vito il 16 settembre 1998 in Montenegro. Questi sarebbe poi stato arrestato a Manduria il successivo 29 marzo.

La evasione del VITALI dal carcere di Padova e la presenza proprio in quello stesso carcere di PEPE Cristian, condannato all’ergastolo e zio di PEPE Marco, inducevano la Squadra Mobile a concentrare l’attenzione su quella Casa Circondariale, intuizione questa che portava a eccezionali risultati investigativi.

Analizzando infatti il traffico delle celle telefoniche della città veneta veniva scoperto come Cristian PEPE e Ivan FIRENZE, lì detenuti, avessero all’interno del carcere la disponibilità di computer e chiavette USB a mezzo dei quali comunicavano con i familiari all’esterno. Utilizzando “Facebook Video Calling” e “Skype”, infatti, i detenuti effettuavano videochiamate con i familiari e, per loro tramite, con i membri dell’organizzazione all’esterno, impartendo direttive e ricevendo notizie.

Tali comunicazioni, che gli interlocutori pensavano essere assolutamente “sicure”, venivano quindi intercettate e ciò permetteva di apprendere quali fossero le attività ed i nuovi assetti dell’organizzazione.

In particolare veniva accertata l’esistenza di un grave contrasto tra GRECO Gioele e VADACCA Davide, il quale VADACCA veniva difeso da NISI (ormai ritenuto non più in grado di guidare con autorevolezza il suo gruppo), l’avvicinamento di GRECO Gioele a PEPE Cristian ed infine il passaggio di FIRENZE Ivan, il cui rapporto con Totò RIZZO si era incrinato, al gruppo PEPE. Per conto dei detenuti FIRENZE Ivan e PEPE Cristian agivano all’esterno i parenti tra i quali in particolare FIRENZE Marco e PEPE Marco.

Il 17 luglio 2013 venivano disposte dalla DDA di Lecce alcune perquisizioni presso la Casa Circondariale di Padova e presso le abitazioni delle persone coinvolte nelle comunicazioni in uscita dal carcere, perquisizioni che portavano al sequestro di computers, cellulari, tablet dai quali venivano estratti ulteriori elementi di prova.

Tra l’estate e l’autunno del 2013 numerosi episodi inducevano a ritenere che la leadership di Roberto NISI si stesse progressivamente indebolendo. Tra questi, l’esplosione di colpi di pistola contro l’abitazione del padre di Salvatore NOTARNICOLA (19 maggio 2013), nonché contro la abitazione di questi (20 agosto 2013), l’affissione in città di manifesti funebri annuncianti la scomparsa di VADACCA (12 settembre 2013), l’esplosione di colpi di arma da fuoco all’indirizzo di VADACCA Davide presso il centro sportivo “OUTLINE” (9 ottobre 2013), l’esplosione di colpi di pistola all’indirizzo di BELLANOVA Alessio (10 ottobre 2013), nonché contro il “Bellini Caffè” ed il negozio “Good Look” (13 ottobre 2013), il “Caffè Carletto” (13 dicembre 2013) ed il “Bar Paisiello” (15 dicembre 2013). VADACCA, BELLANOVA e NOTARNICOLA risultavano appartenenti al clan di NISI (e perciò arrestati il 16 ottobre 2013 operazione “RESET”). Gli accertamenti balistici rivelavano che la stessa arma da fuoco era stata utilizzata per sparare contro BELLANOVA, il “Bellini caffè” e il “Caffè Carletto”. Si trattava di una Beretta con matricola abrasa che il 27 febbraio 2014 verrà sequestrata a BLAGO Johanne, parente di BLAGO Carmen, compagna di BRIGANTI Pasquale.

BRIGANTI, che nel dicembre 2013 era stato ammesso al regime degli arresti domiciliari, veniva nuovamente arrestato il 26 febbraio 2014 in esecuzione dell’operazione “NETWORK”.

Tra il 27 ed il 28 febbraio veniva arrestato MONACO Angelo, nella cui disponibilità venivano rinvenuti un fucile a canne mozze, una pistola e due ordigni esplosivi. L’intercettazione dei suoi colloqui in carcere consentiva di accertare da un lato il suo collegamento con Pasquale BRIGANTI, dall’altro il ruolo del fratello MONACO William quale incaricato di comunicare con i sodali rimasti liberi e di continuarne le attività illecite in particolare nel traffico di stupefacenti. Tra l’altro si apprendeva come al momento dell’arresto MONACO Angelo avesse introdotto in carcere stupefacente celato all’interno del corpo, che poi aveva consumato con altri detenuti.

La progressiva emarginazione di NISI trovava conferma nel pestaggio da questi subito all’interno del carcere di Lecce il 28 marzo 2014, mandante del quale risultava essere proprio BRIGANTI. Questi inoltre veniva informato delle attività dei propri associati liberi nel corso dei colloqui con la compagna BLAGO Carmen la quale, inoltre, riceveva presso la propria abitazione le somme di denaro frutto delle attività criminali del gruppo, somme delle quali dava poi conto al BRIGANTI.

Negli stessi giorni analoga aggressione subiva nel carcere di Taranto GRECO Gioele, il quale sino ad allora continuava a riconoscere come proprio referente NISI e che veniva picchiato da LEO Andrea “Vernel”.

Il 18 aprile 2014 la Polizia Penitenziaria intercettava una lettera inviata da GRECO Gioele, per il tramite di un terzo detenuto, a BRIGANTI Maurizio e PEPE Antonio nella quale GRECO, a seguito dell’aggressione subita, manifestava l’intenzione di lasciare il gruppo NISI per entrare a far parte di quello capeggiato da BRIGANTI.

GRECO non si limitava a tale affiliazione, vendicandosi altresì dell’aggressione subita da LEO Andrea. Contro l’abitazione dei genitori di quest’ultimo in Vernole, infatti, il 15 aprile 2014 venivano esplosi sei colpi di pistola cal.38, che le indagini permettevano di accertare essere stati esplosi da DE MATTEIS Daniele, in quel momento latitante e fidato amico di GRECO. Questi trasmetteva l’ordine al DE MATTEIS tramite la zia GRECO Emanuela, nel corso di un colloquio in carcere.

Nel frattempo BRIGANTI intensificava le attività estorsive commesse per il tramite di BLAGO Carmen, intervenendo anche per imporre la sua protezione nei confronti di persone sottoposte ad estorsione da altri.

È il caso del gestore di due furgoni fast food siti nel centro di Lecce il quale, sottoposto ad estorsione ad opera di CALO’ Massimiliano e subìto l’incendio di uno di questi (il 22 marzo 2014), richiedeva, per il tramite di BLAGO Carmen, l’intervento di BRIGANTI per far cessare tali atti.

L’installazione di una microspia ambientale all’interno dell’autovettura in uso a MONACO William, fratello di Angelo, permetteva di apprendere in tempo reale le dinamiche associative ed i rapporti tra i vari gruppi operanti nella città di Lecce, e di individuare i responsabili di una serie di episodi criminosi che provocavano grave allarme sociale.

Quanto agli assetti associativi, risultava ormai stabile l’alleanza tra il gruppo PEPE ed il gruppo BRIGANTI, mentre persisteva un contrasto (di antica origine) tra questi e GRECO Nicola in ordine al predominio sulla zona 167 di Lecce. GRECO, in particolare, stava approfittando della detenzione di BRIGANTI e della esautorazione di NISI per riprendere l’attività di spaccio di stupefacenti.

Nel giugno del 2014 i componenti del gruppo di LEO Andrea (tra i quali lo stesso fratello Gregorio ed il cognato ANTONUCCI Alessandro) erano fatti oggetto di sistematiche aggressioni all’interno del carcere ordinate da BRIGANTI, il quale meditava azioni punitive anche nei confronti di coloro che, in libertà, erano sospettati di essersi avvicinati al gruppo di Nico GRECO. Tale attività veniva posta in essere in pieno accordo con i fratelli PEPE.

Anche i locali sottoposti a “protezione” dal gruppo di LEO Andrea erano oggetto di atti ritorsivi ad opera dagli appartenenti al gruppo BRIGANTI. Così la pizzeria “La diavola” in via Giovanni Paolo II, sottoposta ad estorsione da MUNGELLI Francesco, storicamente vicino al gruppo di LEO Andrea, veniva colpita da alcuni colpi di pistola il 29 aprile 2014, presumibilmente esplosi da CALO’ Massimiliano. Pochi giorni dopo, il 7 maggio, altri sette colpi di pistola venivano esplosi contro la saracinesca, questa volta da ROLLO Pierluigi, supportato logisticamente appunto da MONACO William e Marco PACENTRILLI, tutti appartenenti al gruppo BRIGANTI. La strategia di quest’ultimo, dopo avere estromesso NISI, era dunque quella di esautorare da qualsiasi ruolo e influenza criminale anche LEO Andrea.

Il giorno dopo, 8 maggio, veniva preso di mira da ROLLO e MONACO il negozio “ARTIGIANI PER CASO” in via Imperatore Adriano 6, contro la cui vetrina venivano esplosi solo due colpi causa l’inceppamento della pistola. Titolare del negozio è la moglie di GRECO Alessandro, latitante arrestato quella stessa mattina in compagnia di Francesco MUNGELLI, appartenente al clan di LEO Andrea, ancora una volta obiettivo delle azioni criminali del gruppo BRIGANTI.

La stessa matrice appare avere l’attentato del 23 aprile 2014 in danno del negozio “GLI ELETTRICI” in via Duca d’Aosta di proprietà del padre della compagna di MUNGELLI.

Visto che l’attentato dell’8 maggio non era stato portato a termine per l’inceppamento della pistola, il 18 maggio MONACO William, in compagnia di TROFO Massimiliano, ne riprovava la funzionalità pensando bene di crivellare di colpi un segnale stradale sulla tangenziale est all’altezza dello svincolo per San Ligorio. Anche questo episodio veniva registrato dalla microspia installata a bordo dell’autovettura di MONACO.

Il 25 maggio seguente, con la medesima pistola, come dimostreranno in seguito gli accertamenti balistici, ROLLO Pierluigi e MONACO William esplodevano sei colpi di pistola contro la macelleria islamica “ESSALAM HALLAL in via Antonaci. Detta arma verrà infine sequestrata il 17 settembre u.s. in occasione dell’arresto di ROLLO Pierluigi e MARZANO Fabio, trovati in possesso di un kg di eroina.

Il 15 giugno MONACO, in compagnia di ROLLO, esplodeva alcuni colpi di pistola contro una persona che si era affacciata al balcone di un edificio in viale Roma. Dalle conversazioni intercettate tra i due si comprendeva che tali colpi erano stati esplosi contro una persona che non era quella che nell’intenzione degli autori doveva essere destinataria dell’intimidazione. I due, infatti, intendevano intimidire un loro debitore inadempiente sparando i colpi contro l’abitazione dove abitano i genitori di Carmine MAZZOTTA, dimostrando così la loro capacità di intimidazione anche in una zona estranea alla loro diretta influenza.

Non solo i due prendevano di mira una persona del tutto estranea alle loro attività, ma il giorno successivo William MONACO veniva convocato da MAZZOTTA il quale lo minacciava e gli puntava una pistola cal. 357 alla testa.

Nel corso delle indagini MAZZOTTA è risultato essere elemento di spicco in seno al clan PEPE e vantava la disponibilità di quantitativi di stupefacente (che proponeva in vendita anche allo stesso William MONACO) tali da porlo in posizione di predominio per tale commercio nella zona 167.

IL 3 luglio 2014 due sconosciuti esplodevano quattro colpi di pistola contro SARICONI Alessandro, che si trovava in via Maglio, alle spalle della clinica privata “PETRUCCIANI”. Le conversazioni all’interno dell’auto di MONACO facevano capire che autori del delitto erano ROLLO Gianluigi e CAPILUNGO Gianluca, i quali avevano gambizzato SARICONI per punirlo di un debito conseguente a forniture di stupefacente a questi consegnato dal gruppo di Giuliano CALO’.

Il 14 luglio 2014, per puro divertimento, ROLLO Pierluigi, CALO’ Giuliano, William MONACO e CAPILUNGO Gianluca, facevano esplodere un ordigno in via Raffaello Sanzio 2, causando il danneggiamento di un muretto del condominio “LECCE 2.

Il gruppo oggetto di indagine era protagonista, il 3 settembre 2014, di un ulteriore gravissimo episodio. In via Verona si fronteggiavano, esplodendo reciprocamente numerosi colpi di arma da fuoco, due gruppi, il primo composto da CALO’ Giuliano, CALO’ Massimiliano, ROLLO Pierluigi e CAPILUNGO Gianluca, il secondo da MAZZOTTA Carmine, LEO Ubaldo e CAFARO Emanuele. L’episodio veniva ricostruito con l’ausilio, oltre che delle intercettazioni ambientali, dei filmati di numerosi impianti di videosorveglianza. I fatti erano inoltre oggetto dei colloqui in carcere tra BRIGANTI e la compagna BLAGO, dai quali si apprendeva che il motivo del contrasto era da ricondursi all’estorsione ad un esercizio commerciale contesa tra due gruppi, mentre BRIGANTI si riprometteva di attivarsi per ricondurre la situazione alla normalità.

Nell’occasione si aveva modo di apprendere anche che Carmen BLAGO si era personalmente attivata per impedire che i fratelli Giuliano e Massimiliano CALO’ procedessero all’eliminazione di CAFIERO Andrea, al quale rimproveravano di frequentare gli appartenenti al gruppo contrapposto.

Il GIP, con separata ordinanza, ha disposto, ai sensi dell’art. 12 sexies co.4 DL 306/92, il sequestro delle autovetture e motoveicoli di seguito elencati, risultati di proprietà o comunque nella disponibilità degli indagati, il cui valore appare sproporzionato rispetto al reddito dichiarato nonché all’attività economica da questi svolta.

  • MERCEDES 300 ML CDI 4 Matic, in uso a BLAGO Carmen;
  • moto DUCATI, in uso a TOFFOLETTI Oronzo;
  • SMART Four Two MHD,in uso a BLAGO Carmen;
  • AUDI A3, in uso a LEO Ubaldo Luigi;
  • MERCEDES classe A 180 CDI, in uso a MONACO William;
  • MERCEDES classe A 160, in uso a MONACO Angelo;
  • Mini Cooper S One in uso a CALO’ Massimiliano;
  • Scooter YAMAHA T-Max 500 in uso a MONACO Angelo;
  • Moto YAMAHA FZS 60 Fazer in uso a MONACO Angelo;
  • Moto BWM S 1000 RR in uso a MONTINARI Antonio Alvaro;
  • SMART Four Two MHD, in uso a MONTINARI Antonio Alvaro;
  • RENAULT Clio R “Monaco GP” in uso a PINTO Nicola,
  • RANGE ROVER Evoque in uso a MONTINARI Antonio Alvaro;
  • FORD KA 1.3. TDI in uso a PEPE Antonio;
  • SMART Four Two Pure in uso a TOFFOLETTI Oronzo;
  • MERCEDES Classe C 220 CDI in uso a TOFFOLETTI Oronzo

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

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RELATORE il dott. Antonello Soro;

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Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

b. Cookie di profilazione.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online.

Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore l'obbligo di fornire l'informativa e acquisire il consenso all'installazione dei cookie nell'ambito del proprio sito anche per quelli installati dalle "terze parti".
In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.

I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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