FESTA DELLA MUNICEDDHA A CANNOLE DAL 10 AL 13 AGOSTO

Torna con le sue sfavillanti luci Festa della Municeddha e il Salento si illumina con la Festa più divertente, coinvolgente e saporita dell'Estate! L'evento è organizzato in collaborazione con Pugliapromozione e Regione Puglia ed è patrocinato dalla Provincia di Lecce, dal Comune di Cannole e dal Gal Isola Salento.

CANNOLE (Lecce) - Torna con le sue sfavillanti luci Festa della Municeddha e il Salento si illumina con la Festa più divertente, coinvolgente e saporita dell'Estate!

ENOGASTRONOMIA, MUSICA E TANTO DIVERTIMENTO

Un’incredibile esperienza gastronomica che ruota intorno alla municeddha e conduce per i sentieri della tradizione per raccontare la storia di Cannole e del suo territorio, della cucina tipica e dei prodotti identitari, della bellezza dei luoghi e dell’unicità della propria essenza.

Per onorare la municeddha e dare enfasi al legame della Festa della Municeddha con il territorio e con le sue tradizioni, grazie alla collaborazione con la ditta De Cagna Luminarie è nata la luminaria della municeddha. Le luminarie saranno anche in vendita sul sito e sui canali social di Festa della Municeddha e ognuno potrà prenotare la propria luminaria per vivere e ricordare l’atmosfera della Festa anche in casa propria.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti, dopo due anni di assenza, ad essere qui per raccontarvi il ritorno della Festa della Municeddha – ha esordito il presidente della Pro Loco Cerceto, Oronzo Piccinno -. Abbiamo fatto l’impossibile, tra mille difficoltà, anche economiche, ma siamo qui per una nuova edizione che vuole essere un abbraccio a tutti coloro che in questi anni hanno continuato a chiedere a gran voce il ritorno della Festa della Municeddha. Vogliamo che sia una grande festa, e una festa che si rispetta ha sempre tante luci. Noi, abbiamo voluto le luci ma abbiamo anche voluto rappresentare il nostro legame con il territorio, con le tradizioni autentiche, realizzando una luminaria in onore della municeddha.

Grazie alla collaborazione con De Cagna Luminarie è nata la luminaria che vi presentiamo oggi in anteprima e che troneggia su tutti i manifesti e i poster presenti in ogni comune della provincia di Lecce. Sarà possibile prenotare questa luminaria contattandoci tramite i nostri social.”

Festa della Municeddha 2022, tutto pronto per il grande ritorno

Da giorni e giorni i volontari della Pro Loco Cerceto, uomini e donne, giovani e anziani, sono impegnati nell’organizzazione di un’edizione speciale, perché speciale è il ritorno della Festa della Municeddha nell’estate salentina.

Il vicepresidente della Provincia di Lecce, Antonio Leo, ha sottolineato: “Festa della Municeddha è una festa che siamo orgogliosi di patrocinare, testimonianza della capacità di un territorio, punto di forza dell’estate salentina e punto di riferimento per la Puglia. Dopo due anni di stop torniamo a gustare il sapore ed il fascino della municeddha; riteniamo fondamentali e importanti le sagre, che sono la sintesi di tradizione e bellezza, e che ci fanno riscoprire non solo l’enogastronomia ma anche la bellezza dei borghi dell’entroterra salentina.”

Festa della Municeddha è un evento folkloristico che si fa custode della cultura popolare più autentica: cibo, musica, tradizioni e cultura sono stati gli elementi che hanno fatto grande la Festa che entra a far parte da questa edizione dei Grandi Eventi sostenuti dalla Regione Puglia e da Puglia Promozione.

Le ricadute sul turismo culturale della Provincia di Lecce della Festa della Municeddha sono, di fatto, state documentate nel triennio 2017-2019 da una ricerca sul campo condotta da Giuseppe Attanasi, Professore Ordinario di Economia Politica presso la Sapienza – Università di Roma, una ricerca che l’Associazione Pro Loco Cerceto finanzia con risorse proprie.

“Tale ricerca è finalizzata a far emergere non solo il capitale sociale territoriale che la Festa alimenta ma anche e soprattutto l’attrazione turistica e l’impatto mediatico dell’evento fuori dai confini salentini, tramite l’individuazione della percentuale dei turisti che, come testimoniano le 1500 interviste svolte nelle ultime tre edizioni, scelgono di trascorrere le proprie vacanze in Salento proprio in funzione della partecipazione alla Festa della Municeddha. A mio avviso è importante sottolineare come la presenza di eventi tradizionali quali la Festa della Municeddha rappresenti per il Salento un vantaggio comparato rispetto ad altre mete del Sud Italia — ugualmente attrattive dal punto di vista paesaggistico ed artistico — ma percepite dal turista come meno caratteristiche dal punto di vista della cultura e delle tradizioni da “assaporare” durante la vacanza.”

Una grande festa per tutti

Avvicinare i giovani e giovanissimi, con questo spirito Festa della Municeddha entra anche nelle scuole grazie al progetto condiviso con il Comune di Cannole e con altre associazioni del territorio. Lo ha sottolineato il presidente Piccinno che ha spiegato: “Un altro importante progetto che avvieremo insieme al Comune di Cannole e ad altre associazioni è quello che ci vedrà presenti con dei laboratori nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie di Cannole. Vogliamo avvicinare i bambini alla conoscenza della storia locale per sensibilizzarli e renderli partecipi attraverso il gioco di una tradizione che va custodita e passata alle generazioni future.”

Il progetto prevede la realizzazione di laboratori che attraverso il gioco possano far crescere nei più piccoli l’amore per i propri luoghi e per la storia locale.

“Siamo orgogliosi di sostenere questi progetti che creano valore sul territorio – ha aggiunto il sindaco di Cannole, Leandro Rubichi -. La ricchezza di una comunità è rappresentata anche dalle associazioni presenti sul territorio e Cannole è fortunata perché abbiamo un’associazione attiva come la Pro Loco Cerceto che da 38 anni promuove il nostro territorio in Puglia e non solo, varcando anche i confini nazionali. L’Amministrazione Comunale non può che ringraziare la Pro Loco Cerceto per l’instancabile lavoro che fanno per tutti noi.”

Nata con l’idea di custodire e celebrare le tradizioni, Festa della Municeddha si rinnova continuamente. La Pro Loco Cerceto di Cannole, organizzatrice dell’evento, punta molto sulla forza dell’evento stesso che si traduce in fresca energia e che coinvolge tutte le generazioni: una festa senza tempo e senza età che trascina, come un vortice, migliaia di persone in piazza con l’unico obiettivo di condividere la convivialità, di gustare i piatti tipici con la spensierata allegria delle feste di piazza più autentiche.

Gianfranco Ruggeri, ideatore del portale web Foodismo, che promuove food e turismo di qualità, che da anni collabora con Festa della Municeddha: “I valori della Festa della Municeddha si integrano perfettamente con i valori del Salento. Per questo motivo, Foodismo, che promuove ciò che di buono viene fatto in Salento, collabora alla promozione di Festa della Municeddha perché incarna l’autenticità, la convivialità e il piacere di stare assieme (attorno ad una tavola o vicino al palco per ballare) tipiche del Salento.

Torna dopo il grande successo delle due ultime edizioni, l’Area Cocktail-bar che rivoluziona il concetto di sagra e lo riporta ad essere patrimonio dei giovani e dei giovanissimi.

Al Muni-Bar, curato dai ragazzi e dalle ragazze dalla Pro Loco Young, ogni sera e fino all’alba, dopo l’esibizione dei gruppi musicali sul palco centrale, la Festa continua con travolgenti Dj – Set, strepitosi cocktail e ottimi cornetti caldi.

A parlare del cocktail – bar e dello spazio dj-set è Gabriele Russo, presente in rappresentanza dei ragazzi della Pro Loco Young: “Rappresento i ragazzi e le ragazze della Pro Loco Young. Siamo a tutti gli effetti ‘figli della Festa della Municeddha’ perché siamo nati con la festa e molti di noi hanno molti meno anni della Festa stessa. La Pro Loco Young ha la responsabilità e l’obiettivo di far avvicinare i giovani alla Festa: da un lato i giovani del nostro paese, perché la Festa della Municeddha richiede uno sforzo organizzativo non indifferente, dall’altro, vogliamo far sentire ai ragazzi che la nostra sagra è un contenitore che accontenta tutti, che si rinnova continuamente e che risponde alle tendenze e alle esigenze musicali più differenti.

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco ci coinvolge sempre nelle riunioni e di questo devo ringraziare il presidente Piccinno che ci convoca puntualmente per ascoltare il nostro punto di vista.

Proprio da questo confronto, ad esempio, è nata l’Area del Dj Set e Cocktail-bar e dal 10 al 13, ogni sera dopo i due gruppi musicali che si alternano sul palco centrale, saranno presenti quattro seguitissimi dj con le loro selezioni musicali.

In questa edizione la Festa della Municeddha ospiterà il 10 Nikol Caloro, l’11 Alberto Minella con Frakatame e il loro format ’50 Special’, il 12 Street Angel e il 13 Roberto Lezzi. Fino alle 3 del mattino balleremo gustando ottimi cocktail, pestati e cornetti caldi.”

Festa della Municeddha 2022 

Enogastronomia

Respirare a pieni polmoni l’aria dell’estate, gustare i sapori semplici del buono fatto bene e nutrirsi di passioni: basta partecipare ad una sola serata per restare rapiti dalla magia di questa Festa.

Piatti genuini preparati secondo antiche ricette, come si farebbe a casa propria, scegliendo e selezionando i prodotti migliori e cucinando con amore: sono questi gli ingredienti che rendono speciale questa esperienza gastronomica.

Nel menù della Festa, regina è naturalmente la municeddha che può essere gustata in tre preparazioni differenti: al sugo, alla cannolese e arrostita.

Ricca la proposta di altri piatti tipici della tradizione salentina: dai peperoni ‘a salsa’, alle melanzane con aglio, peperoncino e menta, dalla peperonata alle pittule, dalle polpette fritte alle focacce rustiche, dalla carne alla griglia ai ‘pezzetti di carne di cavallo al sugo’, dal pane di grano con alici e ricotta forte all’antipasto contadino, fino a concludere con dolci di pasta di mandorla e spumone, il ‘gelato della festa’ nel Salento.

I piatti possono essere ritirati direttamente dagli stand per poi essere gustati come street food passeggiando per l’Area Festa o accomodati alle panche e tavoli, oppure, molto più comodamente, si può decidere di cenare nell’apposita Area Ristorante, serviti da un esercito di ragazzi e ragazzini volontari.

Accessibilità

L’evento è assolutamente accessibile e presenta tutte le attenzioni, i servizi, le soluzioni adatte a consentire a qualsiasi persona, senza discriminazioni di sorta, di conoscere, accedere e interagire dinamicamente con le iniziative proposte. Contattando i numeri a disposizione sul sito e sui canali social, sarà possibile prenotare un tavolo. Personale incaricato indicherà l’area parcheggio e accompagnerà gli ospiti al posto riservato.

Musica

Per la 36esima Festa della Municeddha, un programma musicale di tutto rispetto, ricco di proposte per tutti i gusti.

Dai momenti dedicati alla musica popolare, alle band più coinvolgenti, ai dj più rinomati.

Un’offerta musicale che in questa edizione si innova portando nella piazza della sagra anche la discomusic degli anni d’oro con Malè 1999 in Tour.

A sorpresa, nella serata dell’11 agosto, gli Sciacuddhuzzi ospiteranno Mino De Santis, il cantautore-poeta salentino dallo sguardo irriverente.

10 agosto

Palco centrale

Ore 21.30 – I Calanti

Ore 23.30 – Barbablù

Area Muni-bar

Ore 01.30 – Dj-set con Dj Nikol Caloro

11 agosto

Palco centrale

Ore 21.30 – Sciacuddhuzzi con Mino De Santis

Ore 23.30 – Malè 1999 in Tour

Area Muni-bar

Ore 01.30 – Dj-set “50 special” - Dj Alberto Minnella con Frankatame

12 agosto

Palco centrale

Ore 21.30 – Alla Bua

Ore 23.30 – Mama Ska

Area Muni-bar

Ore 01.30 – Dj-set con Street Angel Dj

13 agosto

Palco centrale

Ore 21.30 – Gruppo Folk 2000

Ore 23.30 – Nessuna Pretesa

Area Muni-bar

Ore 01.30 – Dj-set con Roberto Lezzi

Ogni sera, dalle ore 20.00, tra stand gastronomici e area ristorante, Stella Street Band, la band itinerante allegra e spiritosa.

La storia della Festa della Municeddha

Festa della Municeddha è un evento organizzato dalla Pro Loco Cerceto e nato nel 1985 fa con l’intento di far rivivere le antiche tradizioni locali, in particolare la raccolta e il consumo della lumaca. Festa della Municeddha è, di fatto, una sagra autentica in quanto veicola con forza il legame che la comunità ha con questo prodotto ma è anche una grande festa che coincide con il cuore dell’estate in Salento: dal 10 al 13 agosto Cannole si trasforma e trasforma le quattro serate in un’esplosione di sapori, di suoni e di colori.

Festa della Municeddha è, dunque, un evento gastronomico attesissimo e la festa suggella il legame stesso che il paese ha con le lumache e con la voglia di rendere speciale questo vincolo.

Nel 1999 grazie alla Festa della Municeddha, ritenuta la sagra della lumaca più importante dell’Italia meridionale, il comune di Cannole è stato insignito del titolo “Città della lumaca”.

La Festa della Municeddha rappresenta, senza alcun dubbio, l’evento gastronomico-folkloristico più atteso dell’estate salentina; quattro serate di convivialità dedicate ai prodotti genuini, alla buona cucina, alle tradizioni autentiche, alla musica e al divertimento.

Durante i giorni della festa viene allestita, a cura dell’Amministrazione Comunale di Cannole anche una Fiera Mercato con prodotti di artigianato locale nonché di prodotti agroalimentari.

Festa della Municeddha ha rappresentato, sin dalle sue prime edizioni, un appuntamento imperdibile per i turisti che scelgono il Salento per le vacanze d’agosto. Anno dopo anno la manifestazione è cresciuta in maniera esponenziale ed è sempre molto apprezzata per l’organizzazione e per la genuinità dei prodotti. Lo confermano le presenze registrate che danno numeri sempre in crescita.

Festa della Municeddha si rivela, così, un volano per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali e pugliesi in generale e questo anche grazie alla partecipazione ad eventi mediatici di grande impatto e alla partecipazione della Festa in eventi nazionali e internazionali che richiamano un pubblico numeroso.

Significativo dell’appeal di Festa della Municeddha è il fatto che l’evento attrae non solo pugliesi ma che si renda attrattivo per tantissimi turisti di fuori regione e anche stranieri che giungono di proposito a Cannole in occasione della Festa della Municeddha. Il dato risulta da un’interessante ricerca condotta dal prof. Giuseppe Attanasi, docente ordinario del Corso di Economia Sperimentale alla Sapienza - Università di Roma, che ha misurato l’impatto socio-economico di Festa della Municeddha sul turismo culturale nella Provincia di Lecce.

Dalla ricerca è emerso, inoltre, che il visitatore e il turista che giungono a Cannole per Festa della Municeddha sono alla ricerca di provare il cibo locale: il cibo consente, infatti, di avvicinarsi alla cultura del luogo; per queste ragioni, l’enogastronomia a Cannole diventa ‘cultura della destinazione’.

Il turismo enogastronomico possiede, del resto, la forma del turismo culturale e il turista partecipa all’evento Festa della Municeddha poiché si immerge in una realtà autentica nella quale il folklore è vera espressione della cultura locale.

Festa della Municeddha around the world

Accanto a questi dati emersi con lo studio ‘sul campo’, non meno significativo appare il fatto che Festa della Municeddha sia diventata sinonimo di organizzazione e affidabilità anche fuori dai soliti contesti in cui opera.

Prestigiosa, ad esempio, la collaborazione con Porsche Engineering Nardò Technical Center, che ha individuato nella Festa della Municeddha il partner ideale per organizzare un evento dedicato agli ingegneri del Gruppo Porsche, anche arrivati di proposito dalla Germania.

Questo perché a Festa della Municeddha è stato riconosciuto lo status di ‘festa di piazza autentica’ capace di comunicare un intero territorio, il Salento e la Puglia, con i suoi piatti tipici e con le sue tradizioni.

Per due anni consecutivi, Festa della Municeddha è stata anche protagonista del San Martino a Milano portando non solo i prodotti tipici ma anche l’allegria di una festa estiva nel cuore dell’inverno milanese.

Di notevole interesse sono state le attività culturali avviate negli ultimi anni con partner locali e nazionali: dalla partnership con ‘Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco’ per la promozione dell’elicicoltura in Puglia, ai progetti sociali come quello sulla sicurezza stradale ‘Go Slow’ avviato con il MotoClub Salentum Terrae e i convegni organizzati fuori regione: l’ultimo, in ordine di tempo, è stato organizzato prima della pandemia, presso il Teatro Principe di Milano in collaborazione con associazioni di studenti pugliesi in Lombardia, dal tema “Eventi e territorio. Milano e la Puglia: simmetrie e asimmetrie di sviluppo”. 

Grande successo per la Festa della Municeddha che, anche fuori dai confini nazionali, ha ricevuto il riconoscimento per l’impegno, la passione e la grande capacità organizzativa.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Pugliese Winterthur e con la FAPS, nel 2019 e nel 2021, Festa della Municeddha ha varcato i confini italiani sbarcando oltralpe, in Svizzera, dove risiede una numerosa comunità di emigrati che mantiene vive le tradizioni pugliesi trasmettendole con passione ai concittadini svizzeri. Apprezzatissima l’organizzazione impeccabile che ha consentito la realizzazione di un evento di grande successo.

Festa della Municeddha contribuisce concretamente a coltivare le tradizioni e a diffondere la cultura del territorio ed intende diventare sempre più un contenitore culturale nel quale enogastronomia, arte e spettacolo creano un’interazione con identità, storia, autenticità e tradizione.

Festa della Municeddha 2022

L'evento è organizzato in collaborazione con Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, PO Puglia FESR -FSE 2014-2020 e Pugliapromozione. Asse VI Azione 6.8. Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

CookiesAccept

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.

Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

b. Cookie di profilazione.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online.

Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore l'obbligo di fornire l'informativa e acquisire il consenso all'installazione dei cookie nell'ambito del proprio sito anche per quelli installati dalle "terze parti".
In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.

I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

Utenti on line

Abbiamo 347 visitatori e nessun utente online