Prima sentenza di appello sulla contrattazione integrativa di Istituto: confermate le prerogative del Dirigente Scolastico

Le lettere h), i) ed m) dell'articolo 6, CCNL/Scuola, non si contrattano: rientrano nelle "dirette prerogative" del dirigente scolastico. La questione è già stata oggetto di numerose sentenze di primo grado, tutte favorevoli ai dirigenti scolastici.

  

ROMA - Pubblichiamo la prima, e finora unica, sentenza di appello in materia di contrattazione integrativa di Istituto sottolineando che essa conferma in toto l’interpretazione dell’ANP.

Si tratta di una presa di posizione giurisdizionale di notevole valore perché resa, per l’appunto, da una Corte territoriale collegiale competente (Corte di Appello di Napoli - sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza).

La questione è già stata oggetto di numerose sentenze di primo grado, tutte favorevoli ai dirigenti scolastici, che hanno escluso dalla contrattazione integrativa le materie di cui all’art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola, con l’unica eccezione del Tribunale di Lucca (la cui sentenza è stata, peraltro, già appellata davanti alla Corte territoriale di Firenze).

Come l’ANP sostiene da tempo, su tali materie il dirigente scolastico è tenuto a elaborare autonomamente i criteri e le modalità relative alle misure organizzative e di gestione del personale e, naturalmente, deve anche rendere informazione preventiva alla parte sindacale prima di adottare i relativi provvedimenti.

Questa interpretazione – l’unica ragionevole e coerente con il quadro ordinamentale relativo alle amministrazioni pubbliche contrattualizzate per effetto della legge 421/1992 e, più di recente, innovato dal d.lgs. 150/2009 – stenta ad essere accettata dalle organizzazioni sindacali perché non consente più loro di attuare, come invece accadeva in passato, alcuna forma di cogestione delle scuole.

L’attività gestionale, infatti, è rimessa alla esclusiva responsabilità del dirigente scolastico che, ricordiamo, è l’unico soggetto responsabile dei risultati del servizio.

La sentenza in questione, la n. 5163/2013, è stata depositata in data 26 luglio 2013 dalla Corte di Appello di Napoli (sez. lavoro) e ha rigettato l’appello, proposto dalla Federazione Gilda Unams, contro la sentenza del 28 novembre 2011 con cui il Tribunale di Napoli aveva già accolto l’interpretazione prima descritta.

La Gilda riteneva che i dirigenti scolastici disponessero di "poteri più limitati rispetto agli altri dirigenti pubblici”, ma la Magistratura del Lavoro le ha dato torto.

Trova quindi nuova – ed autorevole – conferma la linea interpretativa secondo cui il d.lgs. 165/2001 è pienamente vigente anche nelle istituzioni scolastiche, come sempre sostenuto dall’ANP nei numerosi seminari organizzati in tutta Italia per fornire un concreto supporto formativo ai colleghi dirigenti.

Infine, segnaliamo alcuni passaggi particolarmente significativi della sentenza di Napoli:

Questa sentenza  pone anche un punto fermo in materia di relazioni sindacali circa il confine tra materie oggetto di contrattazione e materie che rientrano in via esclusiva (salvo informazione preventiva se prevista) tra i poteri organizzativi del dirigente scolastico.
 
Sono trascorsi oramai tre anni dall'inizio dei fatti. I contratti integrativi di istituto sono stati fortemente smagriti per finanziare gli scatti automatici di anzianità in completa controtendenza rispetto alla necessità di premiare il merito. I sindacati del Comparto Scuola se la pigliano con i dirigenti che rispettano la legge sulle materie contrattabili nonostante le risorse contrattuali da distribuire ai più bravi siano sempre di meno.
  
A.L.
 
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