Tabacco, PE adotta nuova direttiva: si cambia a maggio 2014

Migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco dell’UE assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica. Questo l’obiettivo della direttiva unionale riveduta approvata oggi dal Parlamento europeo e che dovrebbe entrare in vigore a maggio 2014. Cosa cambierà? In futuro, innanzitutto, i pacchetti recheranno obbligatoriamente immagini e scritte contenenti avvertimenti sanitari che copriranno il 65% della parte anteriore e posteriore del pacchetto, da apporsi sul bordo superiore. Il 50% dei lati dei pacchetti sarà anch’esso coperto di avvertimenti sanitari (ad esempio “il fumo uccide – smetti subito”; “il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene”), che sostituiranno le attuali indicazioni sul tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio (TNCO). Per assicurare la visibilità degli avvertimenti sanitari i pacchetti di sigarette dovranno avere forma parallelepipeda e ciascun pacchetto conterrà un minimo di 20 sigarette.

Sui pacchetti non potranno figurare elementi o caratteristiche di natura promozionale o fuorviante. In ciò rientrano, ad esempio, i riferimenti a un miglioramento dello stile di vita, al gusto o agli aromi oppure alla loro assenza (ad esempio “senza additivi”), ad offerte speciali oppure il suggerimento che un prodotto particolare è meno nocivo di un altro.

Regole analoghe si applicheranno ai pacchetti di tabacco da arrotolare, che dovranno sempre recare sul verso e sul recto un 65% di avvertimenti sanitari combinati nonché ulteriori avvertimenti testuali. I prodotti da arrotolare possono avere confezioni parallelepipede o cilindriche o essere condizionati in sacchetti e ciascuna confezione dovrà contenere almeno 30g di tabacco.

Maggiore discrezionalità in tema di regole di etichettatura: gli Stati membri potranno, infatti, scegliere di esonerare questi prodotti dalle regole rigorose in tema di etichettatura, ad esempio dagli avvertimenti sanitari che combinano immagini e scritte, ma dovranno assicurare che questi prodotti rechino un avvertimento a carattere generale e un ulteriore avvertimento testuale. I prodotti di tabacco senza fumo dovranno recare avvertimenti sanitari sulle due superfici maggiori della confezione. Come accadeva con la direttiva precedente, vi saranno regole specifiche in tema di posizionamento e dimensioni di tutti gli avvertimenti.

Per quanto riguarda gli aromatizzanti, la direttiva prevede che questi non devono essere usati in quantità tali da conferire al prodotto un aroma distinguibile (“caratterizzante”) diverso da quello del tabacco.

Nuove regole anche per le sigarette elettroniche per le quali la direttiva punta ad assicurare la parità di trattamento nell’UE per le sigarette elettroniche contenenti nicotina (i prodotti che non contengono nicotina non rientrano nel campo di applicazione della direttiva). I consumatori di sigarette elettroniche, ad esempio, saranno informati meglio grazie alle nuove disposizioni in materia di confezionamento e d’etichettatura; saranno protetti meglio.

I fabbricanti, invece, dovranno notificare i nuovi prodotti agli Stati membri prima di immetterli sul mercato; presentare con cadenza annuale relazioni agli Stati membri; rispettare regole specifiche in tema di pubblicità.

 S. F. Ratta