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Grottaglie (TA) accoglie 81 opere: il Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” guarda al mondo

La XXXIII edizione conferma il respiro internazionale della manifestazione con 410 opere complessivamente pervenute da artisti di 48 Paesi del mondo. In mostra, dal 4 luglio al 18 ottobre 2026, 66 opere selezionate nella sezione principale e 15 opere finaliste della sezione “Grande Opera”, nuova sezione dedicata a interventi scultorei e installativi in ceramica pensati per dialogare con la città.

GROTTAGLIE (Taranto) - Sessantasei opere selezionate per la sezione principale, quindici opere finaliste per la nuova sezione “Grande Opera” e 410 opere complessivamente pervenute nelle due sezioni, da artisti provenienti da 48 Paesi del mondo. Sono i numeri della XXXIII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”, che dal 4 luglio al 18 ottobre 2026 porterà a Grottaglie (TA), città della ceramica, linguaggi, visioni e ricerche artistiche internazionali.

 

Nel cuore di una città simbolo della tradizione ceramica italiana, il concorso si prepara ad accogliere ricerche artistiche, visioni e sperimentazioni capaci di raccontare la ceramica non solo come eredità artigianale, ma come forma viva del pensiero contemporaneo.

 

Per la sezione principale sono arrivate 382 candidature di opere, presentate da 253 artisti internazionali. Al termine della selezione, la giuria ha individuato 66 opere realizzate da 62 artisti, che saranno esposte fino al 18 ottobre negli spazi del Castello Episcopio.

 

Accanto al percorso principale debutta la nuova sezione “Grande Opera”, una delle novità più significative di questa edizione, dedicata a interventi scultorei e installativi in ceramica pensati per dialogare con la città e con il suo tessuto urbano. Per questa sezione sono pervenute 28 opere, presentate da 21 artisti; la selezione finale ha individuato 15 opere realizzate da 14 artisti, che entreranno a far parte del progetto espositivo.

 

Con un premio di 10.000 euro, la sezione “Grande Opera” nasce con l’obiettivo di portare la ceramica oltre gli spazi museali, mettendola in relazione con l’architettura, il paesaggio urbano e la comunità, in una prospettiva di rigenerazione culturale.

 

Il sistema dei premi conferma l’attenzione alla qualità artistica e al sostegno concreto degli autori: il 1° Premio “Mediterraneo”, da 5.000 euro, prevede l’ingresso dell’opera vincitrice nella collezione del Museo della Ceramica; il 2° Premio “Mostra Personale”, da 2.000 euro, offre uno spazio espositivo dedicato nell’edizione successiva; il 3° Premio “Residenza d’artista” – Under 35, da 1.000 euro, finanziato dalla BCC San Marzano di San Giuseppe, consiste in una residenza completa di tutoraggio e supporto produttivo. A questi riconoscimenti si aggiunge il premio da 10.000 euro destinato alla sezione “Grande Opera”.

 

La curatela della XXXIII edizione è affidata a Lisa Hockemeyer, storica dell’arte, del design e docente universitaria selezionata tramite bando pubblico. La sua esperienza, maturata tra studi sulla ceramica italiana, il design e la cultura materiale, guiderà un progetto capace di coniugare rigore scientifico, apertura internazionale e attenzione ai nuovi linguaggi dell’arte.

 

“Il XXXIII Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” segna un nuovo e dinamico capitolo nel dialogo, riconosciuto a livello internazionale, tra la tradizione ceramica di Grottaglie e la sperimentazione contemporanea. In un momento segnato da instabilità e rapide trasformazioni, la ceramica emerge qui non come una tradizione statica, ma come un linguaggio artistico vivo e in continua evoluzione. - dichiara Lisa Hockemeyer, curatrice della XXXIII edizione - Riunendo opere selezionate provenienti da 29 paesi da una giuria internazionale e multidisciplinare, questa edizione presenta la ceramica come uno dei linguaggi più urgenti e provocatori della pratica artistica attuale. Le opere selezionate riflettono alcuni degli approcci più significativi della ceramica di oggi, affrontando temi quali ecologia, tecnologia, identità, memoria e trasformazione sociale attraverso la forza materica dell’argilla stessa. Accanto all’introduzione della nuova sezione “Grande Opera”, dedicata a interventi urbani di larga scala, la mostra si espande oltre lo spazio museale nel tessuto della città, trasformando Grottaglie in un luogo di incontro tra pensiero contemporaneo, sperimentazione materica e spazio pubblico. Attraverso scultura, installazione e approcci radicali al processo e alla forma, il Concorso mette in evidenza artisti che sfidano i confini convenzionali tra artigianato, arte e discorso critico, riaffermando la ceramica come medium capace di esprimere in modo unico le tensioni e le complessità del presente”.

 

Il XXXIII Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” è promosso e organizzato dal Comune di Grottaglie – Assessorato alla Cultura, Turismo e Valorizzazione della Ceramica, guidato da Raffaella Capriglia, e continua a rappresentare uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati alla ricerca artistica contemporanea in ceramica. Un percorso condiviso con il sindaco di Grottaglie e presidente di giuria Ciro D’Alò, che conferma il ruolo della città come centro internazionale di confronto culturale e sperimentazione artistica.

 

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Puglia e la collaborazione di POP Pottery of Puglia. La segreteria organizzativa è curata da CoopCulture – Infopoint Castello Episcopio. Tra i partner figurano inoltre AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, il main sponsor BCC San Marzano di San Giuseppe e lo sponsor tecnico Monun.

 

ARTISTI E OPERE SELEZIONATI

Categoria principale

33° Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” di Grottaglie

Totale: 62 artisti, 66 opere selezionate

ARGENTINA
Lara Amedeo Tarantino, under 35 — Sentinel 600
Eduardo Herrera — Bassa Ostilità
Ana Hillar — Innerfire

BULGARIA
Jenya Adamova — Traces Beneath
Mariya Alipieva — The Beauty of Imperfections
Emilia Milcheva — Nothing Holds, Yet It Stays
Irina Vachkova — Idol

CINA
Siyue Chen — Vestige
Ryu Hoki — Clay Remembers Washi
Yimou Huang — Whispers of Ashes
Xiang Jiang Ma — Being and Nothingness
Xiao Shenming — Frozen Scene
Yichao Shi — Condensing the Void
Jiaman Tang — It’s Me
Jinghao Xiong – Deng Wang — Ceramic Bottle Stickers: A Dream Come True
Fei Zhang — Dialogue

FRANCIA
Rejean Peytavin — Legendary, 2025
Rejean Peytavin — Dressel, 2024

GIAPPONE
Makoto Hatori — Simulacra in Becoming
Shota Miyashita — Fractal — Semi-Mass-Production as Craft

GRECIA
Chryssa Kotoula — Ammoura
John Zois — Vibrant Muscle

GUATEMALA
Estefanìa Valls Urquijo — Heart Containers Guatemalenses Series

Estefanìa Valls Urquijo — The Heart

IRLANDA
Clare McCracken — Vertical Hold I - CX777
Clare McCracken — Connecting Vessels

ISRAELE
Doron Druckman — Tidal Strata / Strati di Marea

ITALIA
Angela Ferrara — Filo, terra e pane /2
Monica Antonelli — Bivulcanica
Elisabetta Casella — About Clouds
Piero Di Terlizzi — Grammatica
Livia Marasso — Origin#2
Carlotta Mansi — Struttura continua, 2026
Matteo Naggi — Altro
Simone Negri — Persistente #1
Simone Negri — Persistente #2
Arianna Niero — Germogli, “G’ntel”
Daniele Nitti Sotres — Twisted Cornucopia II
Cocci d'autore di Emanuele Patronelli e Simona Mitrangolo— Fragili spine    
Francesco Spagnulo — Untitled and Wordless
Mattia Vernocchi — Ciò che resta

MESSICO
Estefanía Bouchot — Glugluglu
Oscar Formacio — Terra frammentata
Graciela Vega Santander — México 68

NORVEGIA
Christin Løkke — Bivdu

NUOVA ZELANDA
Claude Jones — The Burden of Grace

PAESI BASSI
Paula Bastiaansen — Endless Movement
Marcel Eekhout — Yellow Legged Hornetbowl

POLONIA
Agnieszka Borkowska — My Inner Microcosm
Joanna Teper — Territory
Pavla Vachunova — Structures I

ROMANIA
Otilia Efros — Trumpet

RUSSIA
Yulia Repina — Altered State
Lora Zyuzina — Fuck Capitalism

SERBIA
Velimir Vukicevic — Distant Islands

SPAGNA
Delia De la Fuente — IF
Aitana Rodríguez Albalejo — Ornament and Caprice
Dennise Vaccarello — In Ruins

COREA DEL SUD
Jihyun Kim — Salty Fairy Big Danji 1
Jinhwi Lee — Under the Shell UX

TAIWAN
Kaiting Chan — Traces Becoming Form
Yen Ying Su — Expanded Layers

UCRAINA
Janina Myronowa — Whispers in the Grass

SCOZIA
Carol Sinclair — After The Storm

FILIPPINE
Jennifer Oh — Cheerful Giver

VENEZUELA
Robbie Mazzaro — Mr&Mrs Fare Word Garbato


OPERE SELEZIONATE
Categoria “Grande Opera”
33° Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”
Grottaglie 2026

Totale: 14 artisti, 15 progetti

ARTISTA – OPERA – PROVENIENZA

1. Caterina Roma / Mili Couto
Fire Becoming Ocean
Argentina / Spagna

2. Antonina Novikova
Acanthus Bells
Bielorussia

3. Studio Neps
Sagrada Esperança / Sacra Speranza
Brasile

4. Urania Hadal
Reliquary
Cile

5. Narciso Bresciani
Untitled
Italia

6. Chiara Marchegiani / Elena Buran
Panchina “Profilo Urbano” / Dal seme al fiore
Italia

7. Oronzo Mastro
Kriptalys
Italia

8. Fausto Rendo
San Giorgio e il Drago
Italia

9. Anna Torre
Grande Blu
Italia

10. Pietro Weber
Incontri nel bosco
Italia

11. Maayan Roy
1000 Hoops
Israele

12. Oscar Formacio
Terra di frammenti
Messico

13. Helmie Brugman
Together II
Paesi Bassi

14. Wimar van Ommen
Anatomy of a Landscape
Paesi Bassi

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

b. Cookie di profilazione.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online.

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Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

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Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

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b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

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d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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