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Miss Puglia è la foggiana Francesca Danieli. Ecco i nomi delle dieci prefinaliste nazionali pugliesi

 

Studia Scienze investigative e vorrebbe diventare una criminologa la nuova Miss Puglia, eletta ieri sera nella suggestiva cornice del porto di Torre Canne, strapieno in ogni ordine di posto.

 

 
 

 

TORRE CANNE (Brindisi) - Studia Scienze investigative e vorrebbe diventare una criminologa la nuova Miss Puglia, eletta ieri sera nella suggestiva cornice del porto di Torre Canne, strapieno in ogni ordine di posto.

 

Si chiama Francesca Danieli, ha 20 anni ed è di Foggia la ragazza più bella di Puglia a Miss Italia. Alta un metro e 82 centimetri, occhi e capelli castani, Francesca è stata premiata dallo stilista Angelo Inglese, noto per aver realizzato camice anche per il principe William d’Inghilterra e per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e da chi l’ha preceduta, la brindisina Sara Selvaggia Cassiano, miss Puglia 2016. 

 

Durante la finalissima regionale, organizzata dall’agenzia “Parole & Musica” di Mimmo Rollo, da più di vent’anni esclusivista per la Puglia del concorso di Miss Italia, con l’imprenditore Marco Cofano, ha ottenuto l’accesso diretto per le prefinali nazionali della 78esima edizione di Miss Italia, in programma da lunedì a Jesolo, anche la 18enne tarantina Valentina Liddi, che ha preso la fascia lasciata dalla Danieli, quella di Miss Tricologica Puglia.

 

Sono dieci, dunque, in totale le prefinaliste nazionali pugliesi, le altre sono: Martina Caretta 18enne di Bari, Ilaria Loiacono 23enne di Bitritto (Ba), Emilia Paolicelli 19enne di Barletta (Bat), Raffaella Logorio 18enne di San Vito dei Normanni (Br), Federica Vittozzi 19enne di Foggia, Greta Dell'Anna 18enne di Lequile (Le), Silvia Santoro 20enne di Modugno (Ba) e Sofia Spano, 21enne di Muro Leccese (Le). 

 

L’evento è stato condotto dal monologhista Antonio Tirelli e ha visto le esibizioni della cantante Rossana De Ruvo e della ballerina Mariaelena Lotito. In passerella ha sfilato anche la campionessa italiana di Fitness bikini model, la foggiana Valeria Pipoli, il mese prossimo impegnata per i campionati europei a Barcellona.

 

Applausi a scena aperta per lo spettacolo scritto e diretto da Mimmo Rollo denominato “Dream”, che ha raccontato in giro per la Puglia i destini incrociati di Sofia Scicolone e Veronica Ciccone, in arte rispettivamente Sophia Loren e Madonna.

 

Le storie di due grandi artiste sono state ripercorse parallelamente tra musica,  canto, ballo, sfilate e monologhi teatrali, respirando un’atmosfera incantata. Non è mancata la parentesi sociale col messaggio audio di “miss Coraggio”, Gessica Notaro, miss Romagna 2007, sfregiata con l'acido a gennaio scorso dall'ex fidanzato: una campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio voluta fortemente da Patrizia Mirigiliani attraverso la storia dell’ex miss.

 

Le concorrenti pugliesi saranno impegnate da lunedì fino al 30 agosto a Jesolo, poi si conosceranno i nomi delle finaliste che parteciperanno il 3, 5, 6, 7 e 9 settembre su La7.  

 
  • Scritto da Redazione

L'inefficienza della Pubblica Amministrazione pesa più dell'evasione fiscale

 Lo dice la Cgia di Mestre  (Associazione Artigiani e Piccole Imprese), secondo la quale "gli effetti economici derivanti dal cattivo funzionamento della nostra amministrazione pubblica" sono "superiori al mancato gettito riconducibile all'evasione tributaria e contributiva." 

 

 

 

VENEZIA - Il malfunzionamente della Pubblica Amministrazione in Italia, secondo una stima della Cgia, peserebbe di più in termini economici dell'evasione fiscale, stimata dal Mef in circa 110 miliardi di euro l'anno.

La Cgia, precisando che non si possono sommare in un calcolo matematico gli effetti del malfunzionamento della macchina amministrativa statale, elenca, in sintesi, i 'punti neri' collegati al funzionamento della P.a. a partire dal deficit logistico-infrastrutturale (penalizza il sistema per 42 miliardi l'anno) e dai debiti della P.a. nei confronti dei fornitori, che ammontano a 64 miliardi di cui 34 ascrivibili ai ritardi nei pagamenti.

Ci sono poi il peso della burocrazia che grava sulle Piccole e medie imprese per un importo di 31 miliardi di euro l'anno e sprechi, inefficienze e corruzione in sanità che ci costano 23,6 miliardi l'anno, oltre alla lentezza della giustizia civile che costa al sistema Paese altri 16 miliardi l'anno.

"E' possibile affermare con buona approssimazione - dichiara il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia, Paolo Zabeo - che gli effetti economici derivanti dal cattivo funzionamento della nostra amministrazione pubblica siano superiori al mancato gettito riconducibile all'evasione tributaria e contributiva che, secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottrae alle casse dello Stato attorno ai 110 miliardi di euro ogni anno. E' altresì verosimile ritenere che se recuperassimo una buona parte dei soldi evasi al fisco, la nostra macchina pubblica funzionerebbe meglio e costerebbe meno".

Secondo l'analisi della Cgia, è plausibile ipotizzare che "se si riuscisse a tagliare sensibilmente la spesa pubblica, permettendo la riduzione di pari importo anche del peso fiscale, molto probabilmente l'evasione sarebbe più contenuta". 

  • Scritto da Redazione

Corpi estranei nell'acqua minerale: Penny Market ritira a titolo precauzionale un lotto bottiglie Acqua Monteverde da 2 litri

 

 

 

 

LECCE - Corpi estranei nell'acqua e Penny Market decide di toglierla dai suoi scaffali. Si tratta dell'acqua minerale Monteverde in bottiglia da 2 litri. Ecco allora il ritiro e l'immediata sostituzione in via precauzionale.

 

Sul sito della catena si può vedere l'avviso ai clienti datato 4 agosto 2017. Con il richiamo del prodotto in questione: Acqua Monteverde - 2 ml. Fornitore: Fonte Monteverde di Sorgente Orticaia srl via Foravilla e Collina Loc. Pracchia Pistoia.

 

Il lotto interessato è LP159. La data scadenza 08-06-19. E il motivo del ritiro: "Possibile presenza corpi estranei (pulviscolo, particelle di natura inorganica inerti)". Il prodotto è stato ritirato dai punti vendita nelle regioni Toscana, Liguria ed Emilia Romagna.

 

Inoltre, riporta segnala Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, «si invitano gli acquirenti a restituire al punto di vendita eventuale merce acquistata non ancora consumata per la sostituzione o rimborso».

 

Alla nostra associazione sta a cuore la tua salute. Per questo, riteniamo importante comunicarti con chiarezza e tempestività eventuali richiami.

  • Scritto da Redazione

AL VIA A LEVERANO (LE) M-EAT AND SOUND, LA GRANDE FESTA DELL’ABBRACCIO

 STREET FOOD DI PUGLIA, MUSICA E SOLIDARIETA’. Presidi ed eccellenze della tavola, percorsi enogastroalimentari e live sul palco. La festa apparecchia la tavola del SOCIALE con iniziative benefiche. Appuntamento da domani al 15 agosto a Leverano (Le), nel Salento

 

LEVERANO (Lecce) - Torna a Leverano (Le), nel Salento, dall’11 al 15 agosto prossimo, M-Eat and Sound, festival della  organizzato dall’associazione I-Train, giunto alla seconda edizione con un bastimento carico di novità .

Che ci fa la volìa cazzata con il maialino Orvy? E se a suon di pizzica lu binchiatu s’annaffia con birre artigianali salentine? Per non parlare della patata dop di Galatina che va a nozze con i vini di Leverano….

Solo un assaggio del tripudio di suoni, colori, sapori e profumi in grado di coinvolgere i 5 sensi, che si ritroveranno tutti insieme nello stesso momento, all’interno dell’area mercatale del comune salentino, per dare un assaggio del meglio del meglio di Puglia.

Cibo, musica dal vivo sul palco centrale, ma anche soprattutto incontro  - come nel gioco di parole, tra scritto e pronuncia -, di culture, esperienze, risorse del territorio.

E quell’incontro sarà soprattutto SOLIDARIETA’, ogni sera, con appuntamenti diversi declinati secondo il paradigma dello sguardo verso l’altro. Ad ogni giornata dell’evento sarà infatti legato un “abbraccio”, il grande abbraccio del Salento, così come nel photocontest iniziato già a luglio, itinerante per locali, feste, stabilimenti balneari, divenuto un vero e proprio tormentone sulla pagina Facebook di M-EAT & SOUND.

 

ENOGASTRONOMIA-LA CITTADELLA DEL GUSTO M-EAT & SOUND

PROTAGONISTI della cinque giorni, le TIPICITÀ DI TERRA E DI MARE, storicamente simbolo della gastronomia d’eccellenza per lo STREET FOOD dal nord al sud della Puglia. Non un insieme di sagre, ma l’epifania del mosaico variopinto della produzione e della trasformazione di casa nostra.

Per M-Eat and Sound scenderanno in piazza:

-  Prodotti da forno di Altamura, tra cui il famoso pane e la focaccia;

- Prodotti agricoli a Km 0 prodotti dai soci della cooperativa San Rocco di Leverano, come melone, anguria, meloncelle, pomodori e ortaggi vari;

 - La Volia Cazzata di Martano (Le), già regina di una sagra dedicata. Il prodotto sarà ingrediente principale di una serie di singolari preparazioni e pietanze tra cui  Pezzetti, Frisella, Cuaiàtu e molto altro;

 - Preparazioni di piatti con prodotti dell’Agricola Nuove Generazioni di Martano tra cui LU BINCHIATU (Vassoio Apericena), LU MPASTATU (Tris di Primi), LU FURTUNATU

( Cornucopia di bontà Salentine);

 -  Capocollo ubriaco e angus salentino, protagonisti di Panino con Capicollo Ubriaco, Panino con Suillus Negroamaro, Panino con Hamburger di Angus, Panino con Speck salentino;

 -   Maiale ORVI di Ortelle (Le), da degustare in mille modi (Panino con varianti: Capicollo, salsiccia, porchetta, ventresca, turcinieddri; Grigliata mista: Capicollo, Ventresca, porchetta, salsiccia, turcinieddri);

 -  Patata dop di Galatina (Le), protagonista dello stand con Polpette di patate alla Tarantina, Patate Novelle Dop di Galatina, Wurstel artigianale con patate Novelle;

 -  Da Modugno (Ba), Panzarotti alla Barese, Scagliozza e Popizza Barese, Panino con zampina “Le Carni Pugliesi”, Panino Gourmet Salento da Mare;

 -  Vini Cantina Vecchia Torre, Conti Zecca e Donna Porzia, Leverano;

 -  Birre artigianali Birra Salento Leverano, birre a km0 Fresca e Agricola;

 -  Acqua Sant’Anna

Inoltre, una serie di pietanze con nomi simpatici e originali saranno create all’istante con prodotti locali, proprio per Meat and Sound.

SOLIDARIETA’

Cinque giorni di festa, in senso lato, uniti dal fil rouge dell’ABBRACCIO.

Quello del territorio che fa squadra presentando le eccellenze dell’universo enogastroalimentare,  quello delle associazioni che operano in diversi settori per far conoscere le diverse peculiarità di un paese ricco di storia, cultura e tradizione come Leverano.

-11 agosto: gli anziani della residenza MAI SOLI, saranno graditi ospiti dell’evento, passeranno una serata  all’insegna della convivialità e del sano stare insieme;

-12 agosto: saranno presenti i referenti di CARITAS, cui M-EAT & SOUND, donerà numerose pedane d’acqua e oltre 100 magliette in cotone per gli ospiti delle diverse mense;

-14 agosto: apertura dedicata all’associazione GENITORI BAMBINI DELL’ONCOLOGICO, che porterà la sua testimonianza di lotta e forza, raccontando la meravigliosa storia di una ragazza che ha combattuto il male e ha realizzato il sogno di diventare una cantante affermata;

PROGRAMMA MUSICALE

11 Agosto: Opening Party Nuove Proposte Italiane a seguire Festival Bar Italia (PARTE PRIMA)
12 Agosto: Tommy Miglietta & Kuntéo a seguire i Terraross
13 Agosto: Opening Party Dj Allen a seguire Salento Calls Italy
14 Agosto: Tamburellisti di Otranto diretti dal Maestro Panarese e a seguire Alla Bua
15 Agosto: Megarock e poi gran finale con Bar Italia (2° parte - Cartoon Party & Anni '90)

In tutte le serate intrattenimento da parte degli Speaker di Radio System Network.

L’evento è organizzato dall’associazione I-Train, leader nella formazione a 360° e nella promozione del territorio attraverso le sue eccellenze.

“M-EAT & SOUND rappresenta l’abbraccio di ognuno di noi al territorio- spiegano da I-Train – un viaggio attraverso la bellezza di una terra piena di ricchezze. Gastronomia, arte, musica, volontariato, associazionismo, natura, storia. Leverano è meltin’pot di tutto questo e molto di più, è una comunità inclusiva pronta ad allargare le sue braccia ad altre realtà, come dimostrano i partners e compagni di viaggio di questa seconda edizione dell’evento. L’ingresso è gratuito, come gli spettacoli. Parola d’ordine: abbracciamoci”.

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NARDO',ECCO I “GENERATORI DI VALORE”: MUSEO DELLA MEMORIA E ACQUARIO DEL SALENTO

 

 

NARDO' (Lecce) - Sarà illustrato nel corso di un workshop in programma domani, venerdì 30 giugno, il nuovo modello di gestione per il Museo della Memoria e dell’Accoglienza e per l’Acquario del Salento di Santa Maria al Bagno, primo tassello della rete museale di Nardò, una proposta culturale e turistica che per la prima volta mette insieme gli attrattori vecchi e nuovi della città (oltre ai due di Santa Maria, il Museo della Preistoria, il Museo del mare antico, il Museo della civiltà contadina) e lega la scoperta delle radici, la storia, le risorse ambientali e naturalistiche del territorio, ma soprattutto mare ed entroterra.

L’info day è alle ore 18:30 presso l’Acquario del Salento (via Cesare Augusto n. 7) e vedrà la partecipazione di Loredana Capone, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia, Antonio Gabellone, presidente della Provincia di Lecce, Fabrizio Ghio, componente del comitato scientifico del Medieval Jewish di Palazzo Taurino a Lecce, Emanuela Rossi, biologa marina, oltre che del sindaco Pippi Mellone e dell’assessore al Turismo e alla Cultura Francesco Plantera.

 Il Museo della Memoria e dell’Accoglienza e l’Acquario del Salento sono stati affidati di recente tramite avviso pubblico alla società cooperativa Fluxus in rete con alcuni operatori locali secondo un modello di gestione innovativa e di qualità dei beni attrattori, in forte discontinuità con modalità di gestione obsolete e provvisorie del passato.

In particolare, questa forma garantisce la realizzazione di pacchetti integrati di offerta turistico/culturale con ticket di accesso e servizi a pagamento, network territoriali virtuosi e partenariati, un sistema orientato all’economia della cultura, legando i servizi di gestione ad una logica di impresa turistico/culturale, un programma puntuale di iniziative culturali, in grado di valorizzare al massimo i due contenitori durante tutto l’anno (e quindi a favore di turisti, visitatori, residenti, gruppi organizzati e scolaresche).

Il primo esempio concreto di partenariato è quello con il Medieval Jewish di Palazzo Taurino a Lecce, il museo ebraico che si trova nel cuore della giudecca leccese, che porterà alla realizzazione da parte del museo di una mappa su un itinerario di rete tra il contenitore leccese e i due di Santa Maria al Bagno e ad un vero e proprio circuito di collegamento tra queste strutture, con importanti risvolti sul fronte dello “scambio” di visitatori.

 Il Museo della Memoria, inaugurato nel 2009, raccoglie le testimonianze del passaggio a Santa Maria al Bagno di ebrei sopravvissuti all’orrore dei campi di sterminio. Oltre a una selezione di foto e di documenti di quel periodo, nel sito si trovano i celebri murales realizzati da Zivi Miller recuperati dopo un complesso lavoro di restauro. L’Acquario del Salento è nato invece nel 2015 grazie al progetto comunitario Apreh e ospita, oltre a un centinaio di specie animali e vegetali, le riproduzioni di alcuni relitti, tuttora presenti lungo la costa neretina, ricostruiti così come appaiono oggi, dopo una convivenza con il mare e i suoi organismi.

 Nel corso dell’info day verrà presentata per la prima volta l’app Nardò Musei in rete, una comoda applicazione per tablet e smartphone che permetterà di conoscere tutto sugli attrattori culturali in rete del territorio neretino.  

 

  • Scritto da Redazione

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

1. Considerazioni preliminari.

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Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli  posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

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Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

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Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte  tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito, assumono necessariamente una duplice veste.

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche profondamente diverse tra loro.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice  siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del consenso online.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

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4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni  ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando  contenente le seguenti indicazioni:

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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