Il regolamento, varato a metà marzo, che introduce novità sulla valutazione della condotta e anche per l'esame conclusivo della secondaria di primo grado, non ha ancora terminato l'iter formale per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

ROMA - Vecchia o nuova formula per prendere la licenza di terza media? Il regolamento, varato a metà marzo, che introduce novità sulla valutazione della condotta e anche per l'esame conclusivo della secondaria di primo grado, è stato già approvato dal Consiglio di Stato, ma non ha ancora terminato l'iter formale per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e dunque resta l'incognita.
L'esame "rivisitato" si profila più rigoroso. La nuova formula prevede, infatti, che oltre ai tradizionali scritti di italiano, matematica e lingue straniere (decisi dalle singole scuole), i quasi 600mila studenti che si presenteranno all'appuntamento del loro percorso scolastico debbano sostenere il 18 giugno anche una prova nazionale di italiano e matematica predisposta dall'Invalsi (Istituto nazionale di valutazione del sistema d'istruzione), prova in realtà già inserita l'anno scorso, ma che quest'anno concorrerà alla valutazione finale: l'anno passato, invece, poteva essere considerata o no, a discrezione degli insegnanti.
Per l'ammissione all'esame di Stato di terza media gli alunni, inoltre, dovranno conseguire la sufficienza in tutte le materie, condotta compresa. Le prove saranno valutate con voti espressi in decimi e all'esame finale gli alunni che otterranno come punteggio 10 decimi potranno anche ricevere la lode.

Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca
Schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
Articolo 3
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione
1. L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l’esame medesimo restano disciplinati dall’articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
2. L’ammissione all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni è espresso dal consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado.
3. L’ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni.
4. Alla valutazione conclusiva dell’esame concorre l’esito della prova scritta nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
5. L’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge.
6. All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
7. Per i candidati di cui al comma 3, all’esito dell’esame di Stato e all’attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.
A.L.