SCUOLA: INFORMAZIONE CORRETTA, INNANZITUTTO
Data: Lunedi 27 Ottobre 2008
EDITORIALE



Tra qualche giorno il Parlamento convertirà in legge il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 e, di conseguenza, sarà “fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare” come legge dello Stato.



NARDO' (Lecce) - Tra qualche giorno il Parlamento convertirà in legge il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”, meglio conosciuto come decreto sulla reintroduzione dell’insegnante unico nella scuola primaria, e, di conseguenza sarà “fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare” come legge dello Stato.
 
Detto decreto-legge reca disposizioni urgenti intese a modificare e integrare alcune norme e procedure in materia di istruzione scolastica e universitaria.
 
In particolare, si propone di:
 
·   favorire nella scuola dell’infanzia e nel primo e secondo ciclo di istruzione, fin dal corrente anno scolastico, l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, ossia,  in buona sostanza, di riproporre l’insegnamento dell’educazione civica, intesa come “tematica autonoma e … trasversale ai diversi saperi” e “messa in pratica di comportamenti individuali e collettivi civilmente e socialmente responsabili”.
  
·   Reintrodurre il voto di condotta, previsto dall’art. 193, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ed abrogato, con effetto dal 1° settembre 2000, dall’art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. La valutazione del comportamento, a decorrere dal corrente anno scolastico, è espressa in decimi e la votazione del comportamento degli studenti di scuola secondaria, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.
 
·   Reintrodurre, dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del rendimento degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado espressa con votazione numerica in decimi, abrogata dalla legge 4 agosto 1977, n. 517 (ed illustrata, esclusivamente nella scuola primaria, con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno).
 
·   Confermare il docente prevalente nella scuola primaria, già previsto dal D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, dall’art. 5, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 148 e dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
   
 Ad ogni buon fine, appare doveroso evidenziare,  in considerazione delle tante inesattezze esternate da autorevoli soggetti politici e da alcuni organi di stampa, che  i moduli di organizzazione didattica, ossia i moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi, sono stati abrogati, con effetto dal 1° settembre del 2000, dall’art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che così recita: “Ai sensi dell’art. 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: art. 121 [“Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti”].
 
 Appare doveroso precisare, altresì, che la legge 148 del 1990 e il decreto legislativo n. 59/2004 prevedono un orario di funzionamento della scuola primaria di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore, in relazione alle esigenze didattico-organizzative ed alla domanda delle famiglie.
 
·   Limitare il disagio economico costituito dal costo dei libri, prevedendo l’adozione con cadenza quinquennale dei libri di testo e l’impegno degli editori a mantenerne invariato il contenuto, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. 
 
·   Conferire valore di esame di Stato e validità abilitante all’esame conclusivo del corso di laurea in Scienze della formazione primaria.
 
Va detto, infine, che l’art. 16 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che  “In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato.
 
La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera”.  
 
Angelo Losavio




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