Domenica 22 Novembre 2009
ROMA - Dal 16 novembre, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, è cambiato il contratto nazionale collettivo del comparto scuola.
Le modifiche riguardano, in particolar modo, tutta la parte relativa al codice disciplinare del personale Ata che era completamente contrattualizzato.
Per evitare equivoci, l’articolo 68 del decreto in questione chiarisce che il nuovo codice disciplinare costituisce norma imperativa “ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.
Ma cosa dicono i due articoli in questione ? Una cosa molto semplice: la legge può apportare modifiche ai contratti di natura privatistica e ogni norma contrattuale contraria perde qualunque efficacia.
Il risultato è altrettanto semplice: il nuovo codice disciplinare, contenuto nell’articolo 69 del decreto, viene inserito di diritto nel contratto nazionale collettivo del comparto scuola.
Cosa è cambiato per il personale Ata ?
Molte cose. Innanzitutto è stata introdotta la fattispecie del licenziamento per infrazioni che fino a ieri venivano considerate gravi ma non gravissime (per esempio la falsa attestazione della presenza in servizio: in altre parole, far timbrare il cartellino ad un collega di lavoro o indicare un orario di uscita diverso da quello effettivo nel foglio di presenza comporta il licenziamento).
E poi alcune sanzioni che fino a ieri erano riservate all’Ufficio Scolastico Regionale possono essere inflitte dai Dirigenti scolastici che precedentemente non potevano andare al di là della multa fino a 4 ore di stipendio.
D’ora in poi invece i Dirigenti scolastici potranno usare anche la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a 10 giorni.
Modifiche importanti sono state previste anche per la disciplina del personale docente (vengono abrogati alcuni articoli del TU del 1994 che attualmente regolano la materia).
Anche nei confronti dei docenti aumentano i poteri dei Dirigenti scolastici che finora potevano arrivare al massimo all’avvertimento scritto.
D’ora innanzi rientra nella facoltà del Dirigente scolastico ricorrere alla censura e alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni.
In qualche Regione ci si sta già organizzando in questa direzione.
In Lombardia, per esempio, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ha trasmesso due circolari esplicative (*) a tutti i Dirigenti scolastici chiarendo la portata delle nuove procedure.
(*) Circolare Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 1
(*) Circolare Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 2