Bruno Vaglio
Venerdi 24 Aprile 2009
NARDO' (Lecce) - Campagna di sensibilizzazione civica per fermare – finché si è in tempo – lo sconvolgimento e la banalizzazione del nobile paesaggio agrario neretino
Quello delle “case in campagna” è forse l’argomento più tabù tra le questioni del nostro territorio. Quasi tutti riteniamo un diritto inalienabile costruire la nostra villetta in aree agricole, mentre è piuttosto una manifestazione di malcostume consolidato con profili di illegalità come di seguito spiegherò. Questo argomento che si preannuncia già dalle prime battute “impopolare per definizione”, lo considero “il problema” attuale del nostro territorio: basta attraversare le nostre campagne, che il Piano Regolatore vigente classifica come agricole (con la sigla “E”), per rendersene conto. Il fatto di considerare l’edificabilità rurale un diritto generalizzato a tutti è alla base dell’equivoco, che ci esonera dal contemplarla (anche in buona fede!) tra i problemi del nostro paesaggio agrario pur essendo la prima causa di degrado diffuso.
Già la Costituzione statuisce la “natura sociale della proprietà agraria” alla luce del cui insegnamento «la proprietà non definisce un diritto, ma la destinazione di un bene produttivo a uno scopo che esige una sua tipica e specifica organizzazione».
Dunque risulta evidente ed inequivoco il principio secondo cui non è affatto sufficiente la qualifica di proprietario “in quanto tale” ma necessità la qualità ulteriore ed indispensabile di titolare di impresa agraria in una qualsiasi forma “esige una sua tipica e specifica organizzazione» ex art 2135 del codice civile dunque una “organizzazione di natura agraria”.
Inoltre, ritengo sia il caso di rimarcare che anche ove il proprietario pretendesse di assumere, come purtroppo sovente avviene, la presunta qualifica di conduttore in economia, è obbligo ineludibile quanto inderogabile della Pubblica Amministrazione valutare la proporzione tra la attività agricola praticata, e dunque i fabbisogni che essa organizzazione agraria manifesta, ed il costo dell’intervento di natura agricola da realizzare occorrente a soddisfare tali fabbisogni.
In altre parole occorre dimostrare con elementi tecnici ed economici la congruità tecnico-agraria e la compatibilità economico-agraria dell’intervento edilizio.
Purtroppo risulta, che vengono rilasciate concessioni edilizie/Permessi di costruire di “fabbricati rurali” (con versamento di oneri concessori!) a soggetti esclusivamente proprietari! cioè soggetti titolari di diritti di proprietà di fondi rustici che tuttavia non possedevano alcuna delle necessarie qualifiche soprarichiamate ritenendo questi ultimi, erroneamente, che fosse sufficiente il pagamento dei detti oneri concessori.
E ciò, non può sfuggire, con il consenso accondiscendente degli Uffici Tecnici Comunali addetti al rilascio di concessioni edilizie/Permessi a costruire.
Tutto ciò comporta la sorprendente quanto illecita trasformazione della zona agricola “E” vincolata e posta sotto tutela dal vigente ordinamento giuridico che ne statuisce la “inedificabilità legale” in un qualcosa di illecitamente diverso e cioè in “zona edificabile de facto”.
Alla luce di ciò sussistono dei profili che non possono non essere percepiti come inquietanti.
In questa situazione qualsiasi privato (si pensi al professionista, al commerciante, ecc.) in quanto mero detentore di diritti di proprietà di fondi rustici di minima estensione (10.000 mq) potrebbe, tramite una semplice dichiarazione di “conduttore in economia” di lotti minimi di terreno, avere titolo al rilascio di concessioni edilizie/permessi a costruire per consistenti fabbricati “rurali!” (abitativi-civili).
La conseguenza di tale “stramba interpretazione” porta al paradossale risultato, della illecita “trasformazione de facto” della vincolata e sotto tutela zona agricola “E” in “zona edificabile”.
Appare indiscutibile che risulti necessario ed obbligatorio per la Pubblica Amministrazione il concreto accertamento delle prerogative specifiche della organizzazione agraria, atte a caratterizzare la concreta e durevole “tipica e specifica organizzazione agraria”.
Il rispetto delle norme darebbe luogo tra l’altro al concreto perseguimento del principio giuridico di “minor consumo di suolo a fini edilizi” sancito dalla Carta Costituzionale.
Le conseguenze di tale aberrante comportamento risulta dannoso alla Comunità ed all’Ambiente, segnatamente all’Ecosistema, con tutta una molteplicità di derivanti effetti negativi e patologici tra i quali:
1) aggravio di costi per oneri di urbanizzazione e servizi a carico della fiscalità generale e dunque per i cittadini tutti;
2) dannoso impatto ambientale sul paesaggio agrario e sugli equilibri dell’ecosistema agricolo sia per la eccessiva dispersione dell’edificato civile-abitativo in zona agricola con conseguente alterata percezione estetica, sia per il comprovato pregiudizio all’ambiente vivo che si traduce in danno alla fauna selvatica, in danno al territorio per il predisporsi al dissesto idrogeologico, ed altro ancora;
3) rischio di speculazione edilizia tramite la rivendita dei manufatti stessi a prezzi di mercato per abitazioni civili;
4) danno alla impresa agraria sana che vede compromesso il proprio futuro sviluppo stante la durevole insostenibilità economica che ne deriva in via diretta e specifica sul prezzo di acquisto di terreni agricoli necessari al suo sviluppo agrario impedito dal prezzo di mercato che di tal guisa cresce a dismisura per effetto dell’illecita speculazione edilizia;
5) conclamarsi di diffusa evasione fiscale sui trasferimenti immobiliari, ma non solo, conseguente all’esercizio di attività edilizia civile in zona agricola “E” mascherata da concessioni a edificare per usi agricoli.
Infine mi preme segnalare, un altro aspetto che pochi conoscono, che nelle norme tecniche del PRG di Nardò- tutela dell’ambiente agricolo - si trova scritto: “sono vietate recinzioni murarie di piccoli appezzamenti di terreno in zona agricola” e di prevedere nelle trasformazioni rurali “l’incremento del patrimonio arboreo, con l’utilizzazione delle essenze locali”. A giudicare da quello che possiamo tutti facilmente rilevare anche per questi aspetti, per così dire “minori”: non esiste alcuna sorveglianza!
Un uso compatibile e appropriato del paesaggio agrario, non è solo un imperativo etico-ambientale, ma anche e soprattutto un problema economico del presente e ancor più del futuro. Per questo suo elevato valore strategico dobbiamo evitare assolutamente che la nostra nobile e produttiva campagna diventi una fiera di banalità a vantaggio immediato di pochi.
Concludendo, “laudator temporis acti”, il nostro paesaggio agrario è un prezioso bene irriproducibile che merita la nostra massima attenzione in quanto risultato di innumerevoli “gesti culturali” che oggi per superficialità rischiamo di perdere per sempre.
Bruno Vaglio
agronomo paesaggista